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207815
IDG940600146
94.06.00146 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Canzi poggiiato Maria Teresa
L' adozione speciale e' per sempre
Nota a C. Cost. 20 luglio 1992, n. 344
Dir. fam., an. 22 (1993), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 14-16
D30140
La Corte Costituzionale, con la pronuncia in commento, ha dichiarato infondata la questione di legittimita' dell' art. 27 l. 184/1983 nella parte in cui non prevede che possa essere revocata, nell' interesse dell' adottato e per gravi motivi, l' adozione speciale ed il conseguente acquisto dello stato di figlio legittimo degli adottanti. Si tratta, afferma l' A. di una sentenza molto corretta giuridicamente e in sintonia con la ratio della l. 184/1983, che ha individuato la peculiarita' dell' adozione speciale, rispetto all' affido, nella totale rottura dei rapporti con la famiglia d' origine proprio per salvaguardare quella definitivita' di rapporti con i genitori adottivi che e' garanzia per una crescita educativa adeguata. Una sentenza corretta umanamente, perche' crea effettiva uguaglianza tra le famiglie adottive e quelle naturali, in nome di una responsabilita' educativa degli adulti.
art. 3 Cost. art. 10 Cost. art. 30 Cost. l. 22 maggio 1974, n. 357 art. 27 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 44 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 51 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 52 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 53 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 306 c.c. art. 307 c.c. art. 13 Conv. Strasburgo 24 aprile 1967 (adozione minori)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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