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207816
IDG940600147
94.06.00147 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nappi Giambattista
Trasferimenti immobiliari (e costituzione di altri diritti reali) tra coniugi separandi o divorziandi
Nota a decr. Trib. Firenze 7 febbraio 1992
Dir. fam., an. 22 (1993), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 171-175
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4410; D30126; D30127; D30128
La sentenza in epigrafe, conforme a un indirizzo giurisprudenziale che sta assumendo crescente adesione, ha affermato la non omologabilita' del verbale di separazione consensuale qualora disponga trasferimenti di diritti reali. Le ragioni di cio' vengono individuate nella mancanza di un "potere certificativo" da parte dell' autorita' giudiziaria: sia nel verbale omologando che nel ricorso congiunto, ai coniugi sarebbe dato soltanto di obbligarsi a trasferire determinati diritti reali e di impegnarsi alla stipula dell' atto notarile. L' A. ritiene infondata questa tesi ed afferma che, come in un qualsiasi giudizio contenzioso e' dato al giudice, se richiesto, di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici che involgono diritti personali o reali, cosi' tanto nella separazione personale quanto nel divorzio congiunto l' autonomia negoziale dei coniugi non trova limiti maggiori o diversi da quelli imposti per la sostanziale salvaguardia dei diritti-doveri che sopravvivono o residuano.
art. 191 c.c. art. 193 c.c. art. 194 c.c. art. 2699 c.c. art. 2932 c.c. art. 784 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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