Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


207817
IDG940600148
94.06.00148 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Chiara Giuseppe
Ancora in tema di statuizioni incidentali del giudice civile in ordine a fatti costituenti reato: appunti a margine
Nota a Trib. Min. Molise 5 febbraio 1992 Trib. Torino 31 marzo 1992
Dir. fam., an. 22 (1993), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 199-202
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30135; D6012
Le due pronunce in rassegna affrontano il tema delle interrelazioni tra rito civile e processo penale all' indomani dell' entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, che ha superato il principio posto dall' art. 3 c.p.p. 1930 di prevalenza del decisum penale su ogni altro giudizio che ne fosse, anche solo potenzialmente, influenzato. Delineato brevemente il nuovo quadro normativo, l' A. condivide il principio enunciato dal Tribunale dei Minorenni del Molise, secondo cui non ricorre alcuna ipotesi di sospensione per pregiudizialita' ove si debba accertare, ex art. 51 l. 184/1983, il presupposto di fatto rilevante per addivenire alla revoca dell' adozione. La decisione del Tribunale di Torino ha ritenuto sussistente la "possibilita' che il giudice civile autonomamente proceda all' accertamento del reato, ai fini del giudizio risarcitorio", senza dover (e poter) sospendere il processo nell' attesa che si avvii l' accertamento penale e sia in quella sede resa la conclusiva sentenza irrevocabile. Quest' ultimo e' un esempio, afferma l' A., di come il principio della separazione dei giudizi porti ad esiti non del tutto soddisfacenti sotto il profilo della coerenza del sistema.
art. 263 c.c. art. 2059 c.c. art. 89 c.p.c. art. 285 c.p.c. art. 295 c.p.c. art. 185 c.p. art. 483 c.p. art. 567 c.p. art. 845 c.p. art. 3 c.p.p. art. 75 c.p. art. 651 c.p. art. 652 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati