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| IDG940600148 | |
| 94.06.00148 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Chiara Giuseppe
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| Ancora in tema di statuizioni incidentali del giudice civile in
ordine a fatti costituenti reato: appunti a margine
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| Nota a Trib. Min. Molise 5 febbraio 1992
Trib. Torino 31 marzo 1992
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| Dir. fam., an. 22 (1993), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 199-202
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30135; D6012
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| Le due pronunce in rassegna affrontano il tema delle interrelazioni
tra rito civile e processo penale all' indomani dell' entrata in
vigore del codice di procedura penale del 1988, che ha superato il
principio posto dall' art. 3 c.p.p. 1930 di prevalenza del decisum
penale su ogni altro giudizio che ne fosse, anche solo
potenzialmente, influenzato. Delineato brevemente il nuovo quadro
normativo, l' A. condivide il principio enunciato dal Tribunale dei
Minorenni del Molise, secondo cui non ricorre alcuna ipotesi di
sospensione per pregiudizialita' ove si debba accertare, ex art. 51
l. 184/1983, il presupposto di fatto rilevante per addivenire alla
revoca dell' adozione. La decisione del Tribunale di Torino ha
ritenuto sussistente la "possibilita' che il giudice civile
autonomamente proceda all' accertamento del reato, ai fini del
giudizio risarcitorio", senza dover (e poter) sospendere il processo
nell' attesa che si avvii l' accertamento penale e sia in quella sede
resa la conclusiva sentenza irrevocabile. Quest' ultimo e' un
esempio, afferma l' A., di come il principio della separazione dei
giudizi porti ad esiti non del tutto soddisfacenti sotto il profilo
della coerenza del sistema.
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| art. 263 c.c.
art. 2059 c.c.
art. 89 c.p.c.
art. 285 c.p.c.
art. 295 c.p.c.
art. 185 c.p.
art. 483 c.p.
art. 567 c.p.
art. 845 c.p.
art. 3 c.p.p.
art. 75 c.p.
art. 651 c.p.
art. 652 c.p.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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