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Documento


207848
IDG940600179
94.06.00179 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Porzio Mario
Legge 17 febbraio 1992, n. 154 - Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Commento all' art. 7 (Decorrenza delle valute)
Nuove leggi civ., an. 16 (1993), fasc. 5, pag. 1166-1167
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18125; D315; D3157
Con la norma in commento il legislatore ha voluto vietare la prassi di attribuire ai versamenti bancari di denaro, o con mezzi che la denaro possono essere considerati equivalenti, una valuta convenzionale. A questo proposito gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale il versamento viene effettuato sono equiparati al denaro. La norma in esame e' riferita soltanto agli enti creditizi ma, rileva l' A., problemi analoghi si pongono anche per gli enti finanziari, che rimangono invece fuori dalla disciplina del presente articolo.
art. 7 l. 17 febbraio 1992, n. 154
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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