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207863
IDG940600194
94.06.00194 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gabrielli Giovanni
Clausola compromissoria e contratti per adesione
Relazione al convegno sul tema: "Condizioni generali di contratto e direttiva CEE", Napoli, 28 maggio 1993
Riv. dir. civ., an. 39 (1993), fasc. 5, pt. 1, pag. 555-562
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306007; D306008
Lo scritto esamina le ragioni del disfavore legislativo nei confronti della clausola compromissoria, in quanto prevista in contratti per adesione. Piu' precisamente, in quanto contenuta in condizioni generali di contratto predisposte (o fatte proprie) da uno solo dei contraenti, secondo la legge vigente; in quanto contenuta in un contratto unilateralmente predisposto da un operatore professionale ed accettato in blocco da una controparte non qualificata, secondo la legge che dovra' sopravvivere in ossequio a recente Direttiva comunitaria. Viene rilevato che ben diversa e', nel sistema della legge vigente e in quello della disciplina che deve sopravvenire, l' intensita' della conseguenza negativa che discende dallo sfavore dell' ordinamento. Secondo la legge vigente, l' inefficacia della clausola compromissoria puo' essere facilmente evitata attraverso la specifica approvazione per iscritto: un onere di cui, proprio con riguardo alla clausola compromissoria, la quale richiede la forma scritta di per se', indipendentemente dall' introduzione in forza di condizioni generali di contratto, appare con evidenza particolare la tenuita' del valore garantistico. Secondo la legge informata alla Direttiva comunitaria, l' enefficacia non potra' essere invece evitata. Per converso, secondo la Direttiva, il disfavore non investe ogni tipo di clausola compromissoria, com' e' nel sistema della legge vigente, almeno secondo l' orientamento interpretativo che viene dimostrato preferibile. Dovranno essere invero dichiarate inefficaci solo le clausole compromissorie che rinviano "a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche". L' ultima parte dello scritto e' dedicata all' esegesi di quest' ultima formula, il cui significato non pare di immediata evidenza. La conclusione e' nel senso che e' ammissibile solo il rinvio a procedimenti arbitrali disciplinati dalla legge o da regolamenti generali emanati da organismi super partes; sempreche' il rinvio stesso non contenga deroghe alle discipline cui fa riferimento: deroghe da considerarsi inammissibili ad opera di un contratto per adesione, pur se contenute entro i limiti in cui potrebbero essere invece adottate nell' esercizio "normale", frutto di effettiva negoziazione fra le parti, dell' autonomia privata.
art. 1341 comma 2 c.c. art. 1342 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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