| Lo scritto esamina le ragioni del disfavore legislativo nei confronti
della clausola compromissoria, in quanto prevista in contratti per
adesione. Piu' precisamente, in quanto contenuta in condizioni
generali di contratto predisposte (o fatte proprie) da uno solo dei
contraenti, secondo la legge vigente; in quanto contenuta in un
contratto unilateralmente predisposto da un operatore professionale
ed accettato in blocco da una controparte non qualificata, secondo la
legge che dovra' sopravvivere in ossequio a recente Direttiva
comunitaria. Viene rilevato che ben diversa e', nel sistema della
legge vigente e in quello della disciplina che deve sopravvenire, l'
intensita' della conseguenza negativa che discende dallo sfavore
dell' ordinamento. Secondo la legge vigente, l' inefficacia della
clausola compromissoria puo' essere facilmente evitata attraverso la
specifica approvazione per iscritto: un onere di cui, proprio con
riguardo alla clausola compromissoria, la quale richiede la forma
scritta di per se', indipendentemente dall' introduzione in forza di
condizioni generali di contratto, appare con evidenza particolare la
tenuita' del valore garantistico. Secondo la legge informata alla
Direttiva comunitaria, l' enefficacia non potra' essere invece
evitata. Per converso, secondo la Direttiva, il disfavore non investe
ogni tipo di clausola compromissoria, com' e' nel sistema della legge
vigente, almeno secondo l' orientamento interpretativo che viene
dimostrato preferibile. Dovranno essere invero dichiarate inefficaci
solo le clausole compromissorie che rinviano "a una giurisdizione di
arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche". L' ultima
parte dello scritto e' dedicata all' esegesi di quest' ultima
formula, il cui significato non pare di immediata evidenza. La
conclusione e' nel senso che e' ammissibile solo il rinvio a
procedimenti arbitrali disciplinati dalla legge o da regolamenti
generali emanati da organismi super partes; sempreche' il rinvio
stesso non contenga deroghe alle discipline cui fa riferimento:
deroghe da considerarsi inammissibili ad opera di un contratto per
adesione, pur se contenute entro i limiti in cui potrebbero essere
invece adottate nell' esercizio "normale", frutto di effettiva
negoziazione fra le parti, dell' autonomia privata.
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