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207906
IDG940900237
94.09.00237 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Del Corso Stefano
D.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1992, n. 356 - Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa. Titolo II - Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio. Capo II - Disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio. Commento all' art. 12 (Disposizioni in materia di armi)
Legisl. pen., an. 13 (1993), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 142-145
D5206; D51310; D18716
L' A. illustra le modifiche introdotte con l' articolo in esame agli artt. 35 e 55 del testo unico di pubblica sicurezza, che sanciscono determinati obblighi di tenuta di registri delle operazioni e di comunicazione di dati all' autorita' di polizia a carico del fabbricante, del commerciante di armi e di chi esercita l' industria della riparazione delle armi e degli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualunque specie. Indica poi le modifiche apportate dalla norma in commento agli artt. 2 e 10 l. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni ed esplosivi).
art. 35 comma 2 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 55 comma 1 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 55 comma 3 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 2 comma 4 l. 18 aprile 1975, n. 110 art. 10 comma 6 l. 18 aprile 1975, n. 110 art. 12 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 art. 12 l. 7 agosto 1992, n. 356
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