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Documento


207941
IDG940900272
94.09.00272 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scomparin Laura
Legge 12 dicembre 1992, n. 492 - Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della liberta' personale e di liberazione di imputati prosciolti
Legisl. pen., an. 13 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 437-449
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D644; D611
(Sommario: Premessa. "Luci" giuridiche ed "ombre" politiche della nuova normativa sulle manette. Art. 1: L' abrogazione espressa della vecchia normativa sulle traduzioni ed un intervento di coordinamento. Le linee della disciplina abrogata e le censure (anche di costituzionalita') sollevate al riguardo. Art. 2: Le "traduzioni" dei detenuti: un opportuno scrupolo definitorio ed un trasferimento di competenza "annunciato", con alcune precisazioni (non marginali). Le modalita' dei traduzione: evitare i disagi evitabili ed applicare le manette solo in casi tassativi. Disposizioni ad hoc per le traduzioni collettive. Art. 3: Cautele particolari per i detenuti minorenni. Le "particolari condizioni emotive". Art. 4: Finalmente effettivo il principio della liberazione dell' imputato prosciolto. L' ambito applicativo della disposizione ed un' estensione dal significato non troppo chiaro)
art. 42 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 42 bis l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 5 l. 15 dicembre 1990, n. 395 l. 12 dicembre 1992, n. 492 art. 20 disp. att. c.p.p. art. 131 disp. att. c.p.p. art. 154 bis c.p.p.
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