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207972
IDG940900303
94.09.00303 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tanda Paolo
In tema di sequestro e' inammissibile il riesame senza l' enunciazione dei motivi
Nota a ord. Cass. sez. III pen. 13 ottobre 1992, n. 1679
Riv. Pen. Ec., an. 5 (1993), fasc. 2, pag. 288-290
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6114; D61012
Con l' ordinanza in commento la Cassazione ha dichiarato inammissibile per mancata indicazione dei motivi sia nell' originaria istanza di riesame sia nel verbale di udienza il ricorso proposto avverso la decisione del Tribunale del riesame con cui veniva confermato il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura. L' A. critica questa impostazione indicando una serie di argomenti di segno contrario.
art. 257 c.p.p. art. 309 c.p.p. art. 318 c.p.p. art. 324 c.p.p.
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