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207975
IDG941500306
94.15.00306 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Quadri E.
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 13 maggio 1993, n. 5429
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 12, pt. 1, pag. 3280-3281
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30126; D70332
La sentenza affronta la controversa questione relativa alla pretesa del divorziato alla pensione di reversibilita', con particolare riferimento all' ipotesi di assenza di un coniuge superstite. La questione si prospetta sotto il duplice aspetto della necessita' o meno di un provvedimento giudiziale ai fini dell' attribuzione della pensione al divorziato, e della individuazione dell' autorita' giurisdizionale competente a giudicare le eventuali controversie insorgenti. Secondo le sezioni unite la giurisdizione e' quella della Corte dei Conti, per le pensioni a carico dello Stato. Per quanto riguarda la spettanza, devesi considerare l' art. 9 l. 898/1970 (come novellato dall' art. 13 l. 74/1987) immediatamente applicabile, quale "ius superveniens" ai rapporti ancora in corso, anche se la morte dell' ex coniuge sia anteriore all' entrata in vigore della nuova disciplina. L' A. approfondisce il tema, richiamando la giurisprudenza, inizialmente prevalente, poi risultata soccombente, e la dottrina in materia.
art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 2 l. 1 agosto 1978, n. 436 art. 13 l. 6 marzo 1987, n. 74



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