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| IDG941500307 | |
| 94.15.00307 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Scarselli Giuliano
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| In tema di condanna con riserva ex art. 36 e 36 c.p.c.
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| Osservazione a Cass. sez. III civ. 22 gennaio 1993, n. 768
Trib. Verona 14 giugno 1993
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| Foro it., an. 118 (1993), fasc. 12, pt. 1, pag. 3317-3320
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4023
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| La Cassazione ha cassato la pronuncia del Conciliatore che aveva
ritenuto possibile la trattazione della domanda principale,
rimettendo al Tribunale la sola domanda riconvenzionale di
risarcimento danni per inadempimento, avente ad oggetto un credito di
maggior valore. Il giudice, secondo la Corte, avrebbe dovuto
rimettere al giudice superiore competente per valore sia la domanda
principale quanto quella riconvenzionale e non separare i giudizi. Il
Tribunale di Verona ha respinto, con la sentenza in epigrafe, l'
appello contro la decisione del Pretore, il quale, in un giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo in cui gli attori opponenti avevano
opposto un controcredito da accertare in compensazione, aveva
dichiarato compensato il credito fatto valere nella fase monitoria e
conseguentemente aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e
rimesso sull' "an" e il "quantum" del controcredito al giudice
superiore competente per valore. L' A. prende spunto da queste
sentenze per approfondire alcune questioni interpretative degli artt.
35 e 36 c.p.c. nella parte in cui consentono la trattazione e la
decisione separata di cause fra loro in rapporto di connessione.
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| art. 35 c.p.c.
art. 36 c.p.c.
art. 1243 c.c.
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