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207976
IDG941500307
94.15.00307 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scarselli Giuliano
In tema di condanna con riserva ex art. 36 e 36 c.p.c.
Osservazione a Cass. sez. III civ. 22 gennaio 1993, n. 768 Trib. Verona 14 giugno 1993
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 12, pt. 1, pag. 3317-3320
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4023
La Cassazione ha cassato la pronuncia del Conciliatore che aveva ritenuto possibile la trattazione della domanda principale, rimettendo al Tribunale la sola domanda riconvenzionale di risarcimento danni per inadempimento, avente ad oggetto un credito di maggior valore. Il giudice, secondo la Corte, avrebbe dovuto rimettere al giudice superiore competente per valore sia la domanda principale quanto quella riconvenzionale e non separare i giudizi. Il Tribunale di Verona ha respinto, con la sentenza in epigrafe, l' appello contro la decisione del Pretore, il quale, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui gli attori opponenti avevano opposto un controcredito da accertare in compensazione, aveva dichiarato compensato il credito fatto valere nella fase monitoria e conseguentemente aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e rimesso sull' "an" e il "quantum" del controcredito al giudice superiore competente per valore. L' A. prende spunto da queste sentenze per approfondire alcune questioni interpretative degli artt. 35 e 36 c.p.c. nella parte in cui consentono la trattazione e la decisione separata di cause fra loro in rapporto di connessione.
art. 35 c.p.c. art. 36 c.p.c. art. 1243 c.c.



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