Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


207983
IDG941500314
94.15.00314 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Didone Antonio
La "proroga della proroga" della riforma del processo civile e i procedimenti cautelari in corso di causa
Nota a ord. Trib. Pescara 28 maggio 1993
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1171-1172
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4402
Pur dopo la novella del 1990 (l. 353) il procedimento possessorio si articola nelle due tradizionali fasi: la fase sommaria, dettata da ragioni di necessita', urgenza ed essenzialmente strumentale, e la fase di trattazione del merito, da svolgersi secondo le regole del giudizio ordinario. L' art. 669 novies conferma il carattere provvisorio dell' ordinanza di accoglimento conclusiva della sola fase sommaria e non dell' intero procedimento possessorio: in tal senso deve essere intesa la lettera espressa nell' art. 669 novies, comma 1, c.p.c., dove si parla espressamente di "inefficacia" del provvedimento cautelare a seguito della mancata fissazione del termine per l' inizio del procedimento di merito. Neanche una esauriente fase cautelare puo' consentire di evitare la successiva fase ordinaria, come invece, stante il diverso tenore letterale del legislatore, poteva riconoscersi in epoca precedente alla riforma. Dal nuovo assetto normativo, deve desumersi che la legge di riforma abbia inteso, tra l' altro, evitare ogni dubbio sulla necessita' di una duplice valutazione sulla tutela possessoria; valutazioni informate a diversi ed opposti principi.
art. 92 l. 26 novembre 1990, n. 353 art. 2 comma 5 l. 4 dicembre 1992, n. 477 art. 669 novies c.p.c.



Ritorna al menu della banca dati