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| IDG941500317 | |
| 94.15.00317 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Aronco Antonio
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| Mandato irrevocabile e sostituzione del difensore designato dal
mandatario
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| Nota a Trib. Trieste 6 giugno 1992
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1195-1201
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30650; D40410
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| Il Tribunale di Trieste ha statuito correttamente che il mandato
conferito anche nell' interesse del mandatario non possa essere
revocato dal mandante se non per giusta causa, la quale deve essere
dedotta e dimostrata da quest' ultimo solo ricorrendo al giudice.
Pertanto, ha riconosciuto al mandatario revocato non giudizialmente
il diritto di stare in giudizio. Cio' nonostante, l' annotata
sentenza ha ritenuto che con il mandato irrevocabile il mandante non
si sarebbe spogliato del suo diritto di farsi assistere dal difensore
che riteneva piu' opportuno e qualificato. Si e' cosi' incorsi in una
palese contraddizione in termini, giacche' fra i contenuti dell'
irrevocabilita' c' e', in primis, quello di nominare e sostituire
difensori. L' errore fondamentale e' cioe' quello di aver considerato
il mandato come scindibile in due distinti negozi: uno nell'
interesse del mandante, che lo gestirebbe per conto proprio,
affidandone la cura a persona di sua fiducia, e uno nell' interesse
del mandatario. Il negozio e' invece, per sua natura,
istituzionalmente unico e indivisibile. Il mandante, pertanto,
finche' non sara' stato giudizialmente revocato, e' l' unico ad avere
il diritto di stare in giudizio e a scegliere i difensori cui
affidare la conduzione della causa.
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| art. 1723 c.c.
art. 2259 c.c.
art. 2943 c.c.
art. 2944 c.c.
art. 177 c.p.c.
art. 178 c.p.c.
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