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207986
IDG941500317
94.15.00317 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Aronco Antonio
Mandato irrevocabile e sostituzione del difensore designato dal mandatario
Nota a Trib. Trieste 6 giugno 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1195-1201
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30650; D40410
Il Tribunale di Trieste ha statuito correttamente che il mandato conferito anche nell' interesse del mandatario non possa essere revocato dal mandante se non per giusta causa, la quale deve essere dedotta e dimostrata da quest' ultimo solo ricorrendo al giudice. Pertanto, ha riconosciuto al mandatario revocato non giudizialmente il diritto di stare in giudizio. Cio' nonostante, l' annotata sentenza ha ritenuto che con il mandato irrevocabile il mandante non si sarebbe spogliato del suo diritto di farsi assistere dal difensore che riteneva piu' opportuno e qualificato. Si e' cosi' incorsi in una palese contraddizione in termini, giacche' fra i contenuti dell' irrevocabilita' c' e', in primis, quello di nominare e sostituire difensori. L' errore fondamentale e' cioe' quello di aver considerato il mandato come scindibile in due distinti negozi: uno nell' interesse del mandante, che lo gestirebbe per conto proprio, affidandone la cura a persona di sua fiducia, e uno nell' interesse del mandatario. Il negozio e' invece, per sua natura, istituzionalmente unico e indivisibile. Il mandante, pertanto, finche' non sara' stato giudizialmente revocato, e' l' unico ad avere il diritto di stare in giudizio e a scegliere i difensori cui affidare la conduzione della causa.
art. 1723 c.c. art. 2259 c.c. art. 2943 c.c. art. 2944 c.c. art. 177 c.p.c. art. 178 c.p.c.



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