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207987
IDG941500318
94.15.00318 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lucciti Gabriella
Deliberazioni assembleari lesive degli interessi della minoranza
Nota a Trib. Milano 18 maggio 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1203-1206
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312202
Nella disciplina societaria, la nullita', contrariamente a quanto previsto in quella negoziale, si configura secondo una "tipizzazione" di ipotesi, mentre l' azione di annullabilita' resta a regolare tutte le situazioni residuali. Un acceso dibattito e' scaturito dal fatto che le norme relative (artt. 2377 e 2379 c.c.) sembrerebbero declassare gravi storture, come l' illiceita' della causa, a mero motivo di annullamento, ad esclusivo vantaggio dei gruppi sociali dirigenti. Le deliberazioni inficiate da nullita' sarebbero, quindi, esclusivamente quelle con oggetto impossibile o illecito. L' art. 2379 c.c. delimiterebbe, allora, la nozione di nullita' delle deliberazioni delle societa' alle sole ipotesi di impossibilita' ed illiceita' dell' oggetto, di guisa che il solo contrasto con norme dettate a tutela dell' interesse generale, trascendenti l' interesse del singolo socio e dirette ad impedire una deviazione da quello che e' lo scopo economico-pratico del rapporto sociale, determinerebbe la nullita' della deliberazione. Ricorrerebbe, al contrario, un' ipotesi di semplice annullabilita' quando l' oggetto fosse in contrasto con norme, anche cogenti, ispirate esclusivamente alla tutela dei singoli soci o gruppi di soci. In tale prospettiva l' eccesso di potere sarebbe configurabile sia con riguardo al profilo del perseguimento di un interesse diverso da quello sociale, sia sotto quello del perseguimento di un interesse proprio della maggioranza. La deliberazione assembleare, risultante da una intenzionale attivita' arbitraria o fraudolenta dei soci di maggioranza e diretta a provocare danno alla societa' o gli altri soci, non puo', quindi, essere affetta da nullita', poiche' la legislazione societaria non prevede la illiceita' della causa o dei motivi come causa di nullita' della stessa. L' unica forma di tutela contemplata in tal senso e', quindi, l' ipotesi di annullabilita' prevista dall' art. 2377 c.c.
art. 2377 c.c. art. 2379 c.c.



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