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207988
IDG941500319
94.15.00319 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Belfiore Camillo
La posizione possessoria del familiare convivente sull' alloggio della famiglia
Nota a Pret. Genova 18 marzo 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1208-1211
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D301; D3042
Nel godimento dell' alloggio della famiglia, da parte di un familiare convivente col titolare della proprieta' o della locazione della casa, non e' ravvisabile una situazione giuridica di possesso o di detenzione autonoma, tutelabile con l' azione di reintegrazione, nemmeno se il familiare stesso abbia un obbligo legale di convivenza col titolare suddetto (coniuge, figlio minorenne, ecc.). Il possesso va escluso, in quanto nella descritta situazione non e' riscontrabile un potere sulla cosa che si manifesti in un' attivita' corrispondente all' esercizio della proprieta'. La detenzione autonoma va pure esclusa perche' manca nel familiare un diritto proprio sulla cosa. Al familiare che abbia un obbligo legale di convivenza va riconosciuto solo un diritto al godimento dell' alloggio, nel senso di mera possibilita' di uso, che non puo' confondersi col possesso o con la detenzione, secondo il significato tecnico di queste espressioni. Neppure l' intervenuto acquisto di una quota di comproprieta' della casa, da parte del familiare convivente, puo' legittimare alla reintegrazione, giacche' il diritto di possedere non e' ancora il possesso, che presuppone l' avvenuto acquisto del potere di fatto prima dello spoglio. Infatti, l' acquisto della proprieta' e' una situazione di diritto, mentre l' acquisto del possesso e' una situazione di fatto, che si consegue con la disponibilita' effettiva della cosa e con una ingerenza non episodica nella gestione della stessa.
art. 1140 c.c.



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