| Nel godimento dell' alloggio della famiglia, da parte di un familiare
convivente col titolare della proprieta' o della locazione della
casa, non e' ravvisabile una situazione giuridica di possesso o di
detenzione autonoma, tutelabile con l' azione di reintegrazione,
nemmeno se il familiare stesso abbia un obbligo legale di convivenza
col titolare suddetto (coniuge, figlio minorenne, ecc.). Il possesso
va escluso, in quanto nella descritta situazione non e' riscontrabile
un potere sulla cosa che si manifesti in un' attivita' corrispondente
all' esercizio della proprieta'. La detenzione autonoma va pure
esclusa perche' manca nel familiare un diritto proprio sulla cosa. Al
familiare che abbia un obbligo legale di convivenza va riconosciuto
solo un diritto al godimento dell' alloggio, nel senso di mera
possibilita' di uso, che non puo' confondersi col possesso o con la
detenzione, secondo il significato tecnico di queste espressioni.
Neppure l' intervenuto acquisto di una quota di comproprieta' della
casa, da parte del familiare convivente, puo' legittimare alla
reintegrazione, giacche' il diritto di possedere non e' ancora il
possesso, che presuppone l' avvenuto acquisto del potere di fatto
prima dello spoglio. Infatti, l' acquisto della proprieta' e' una
situazione di diritto, mentre l' acquisto del possesso e' una
situazione di fatto, che si consegue con la disponibilita' effettiva
della cosa e con una ingerenza non episodica nella gestione della
stessa.
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