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207992
IDG941500323
94.15.00323 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Sul divieto di adozione da parte dell' adottante che abbia discendenti maggiorenni ma infermi di mente
Nota a ord. App. Napoli 21 gennaio 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1231-1236
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3014
Nota critica all' ordinanza con la quale la Corte partenopea ha sollevato d' ufficio questione di legittimita' costituzionale dell' art. 291 c.c. nella parte in cui, pur dopo la sentenza n. 557/1988 della Corte Costituzionale, non consente l' adozione dei maggiorenni quando l' adottante abbia figli maggiorenni, ma incapaci di esprimere, perche' interdetti per infermita' mentale, in valido consenso all' adozione. L' A. contesta l' affermazione di autorevole dottrina secondo cui l' art. 291 c.c. costituisce un "relitto" della tradizione, contrastante con la disciplina dell' adozione dei minorenni, rilevando che, pur contrastando con la disciplina dell' adozione dei minorenni, il divieto in parola e', pero', conforme alla funzione tradizionale dell' adozione dei maggiorenni, volta a garantire la tutela dell' adottato e quella patrimoniale e successoria dei membri della famiglia legittima dell' adottante. Mentre appare logico che i figli maggiorenni (e capaci d' intendere e di volere) dell' adottante possano consentire all' adozione, rinunciando ai loro diritti, per contro e' evidente che i figli minorenni (ai quali sono equiparati quelli maggiorenni ma incapaci) non possano esprimere un valido consenso all' adozione perche' non in grado di valutare la gravita' di un atto che comporta la rinuncia ai loro diritti patrimoniali e successori. E a tale impossibilita' non puo' ovviarsi con la nomina di un rappresentante (diversamente da quanto ritiene la Corte), perche' il consenso e' un atto personalissimo riservato al titolare del diritto e perche' la tutela garantita agli incapaci risulterebbe frustrata se terzi estranei potessero disporre dei diritti altrui. Neppure sussiste la pretesa discriminazione tra figli maggiorenni e capaci (che possono godere dei vantaggi dell' adozione) e figli incapaci (minori ed interdetti) dell' adottante (che non potrebbero beneficiare dei vantaggi derivanti dall' adozione e dell' assistenza di terzi), in quanto i vantaggi che possono derivare a terze persone (quali sono i figli dell' adottante) dall' adozione non sono considerati dalla legge, poiche' l' adozione limita i suoi effetti all' adottante e all' adottato (art. 300 c.c.), con la conseguenza che, anche nel caso di pronunzia dell' adozione, nessun vantaggio sarebbe potuto derivare al figlio quarantasettenne ma infermo di mente dell' adottante, sicche' la sollevata questione, oltre che infondata, si palesava anche non rilevante nel caso concreto.
art. 291 c.c. art. 296 c.c. art. 297 c.c. art. 300 c.c. C. Cost. 19 maggio 1988, n. 557



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