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207998
IDG941500329
94.15.00329 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Sui criteri di accertamento della paternita' e della maternita' naturale
Nota a Trib. Min. Catania 24 ottobre 1991
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1277-1280
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30135; D30136
Nota adesiva alla sentenza in rassegna, che ha ritenuto raggiunta la certezza della paternita' non solo per l' altissima percentuale di probabilita' della prova ematologica (probabilita' che deve ritenersi equivalente alla certezza quando il calcolo biostatistico raggiunga, come nella specie, la percentuale del 99,99%), ma anche per l' integrazione della prova scientifica (particolarmente attendibile per gli enormi progressi compiuti dalla scienza medica) con tutti gli altri elementi probatori raccolti (storici e documentali), composti in un quadro unitario, nel quale non era dato rinvenire alcuna smagliatura logica. Tale risultato probatorio, certo ed incontrovertibile per la concordanza di tutte le prove scientifiche, storiche e presuntive, nella specie riceveva ulteriore conforto dal fallimento della prova dell' asserita sterilita', al momento del concepimento dei gemelli, da parte del resistente, il quale, secondo il Tribunale, aveva prodotto solo scritture provenienti da terzi, contestate dalla controparte, e che percio' non potevano avere carattere documentale ne' valore probatorio, anche perche' il contenuto di tali scritture, vago e generico, non solo non era confortato da ulteriori elementi, ma era smentito dall' esito della prova scientifica, dotata di particolare valore probatorio, non solo per la sua efficacia intrinseca ed oggettiva, ma anche perche' -come rileva l' A.- il resistente ne aveva accettato pacificamente il risultato senza muovere alcuna critica alle sue modalita' di esecuzione o alla correttezza delle conclusioni del perito ematologo.
art. 269 c.c.



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