| Nota adesiva alla sentenza in rassegna, che ha ritenuto raggiunta la
certezza della paternita' non solo per l' altissima percentuale di
probabilita' della prova ematologica (probabilita' che deve ritenersi
equivalente alla certezza quando il calcolo biostatistico raggiunga,
come nella specie, la percentuale del 99,99%), ma anche per l'
integrazione della prova scientifica (particolarmente attendibile per
gli enormi progressi compiuti dalla scienza medica) con tutti gli
altri elementi probatori raccolti (storici e documentali), composti
in un quadro unitario, nel quale non era dato rinvenire alcuna
smagliatura logica. Tale risultato probatorio, certo ed
incontrovertibile per la concordanza di tutte le prove scientifiche,
storiche e presuntive, nella specie riceveva ulteriore conforto dal
fallimento della prova dell' asserita sterilita', al momento del
concepimento dei gemelli, da parte del resistente, il quale, secondo
il Tribunale, aveva prodotto solo scritture provenienti da terzi,
contestate dalla controparte, e che percio' non potevano avere
carattere documentale ne' valore probatorio, anche perche' il
contenuto di tali scritture, vago e generico, non solo non era
confortato da ulteriori elementi, ma era smentito dall' esito della
prova scientifica, dotata di particolare valore probatorio, non solo
per la sua efficacia intrinseca ed oggettiva, ma anche perche' -come
rileva l' A.- il resistente ne aveva accettato pacificamente il
risultato senza muovere alcuna critica alle sue modalita' di
esecuzione o alla correttezza delle conclusioni del perito ematologo.
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