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208003
IDG941500334
94.15.00334 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santangelo Ignazio Augusto
La tutela del medico convenzionato con l' Unita' sanitaria locale e l' ambito di giurisdizione ordinaria
Nota a ord. Pret. Circondariale Massa 17 agosto 1991
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1294-1297
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D151; D153; D40215; D143; D188
Il criterio di differenziazione tra rapporto d' impiego pubblico e privato, di cui all' art. 97 Cost. ed alla riserva di legge ivi recata, riconduce ad una rilettura dei principi per cui e' caratterizzante la "specialita'" datoriale seppure nella depauperazione dell' unitarieta' nozionistica di pubblica amministrazione e con la conseguente modifica dell' assetto del pubblico impiego attraverso il ricorso a rapporti di lavoro di natura privatistica. Il forte nesso tra la natura pubblica del datore di lavoro e l' equiparazione atto di nomina-rapporto porta a tipizzare per equipollenza. In tema di convenzioni sanitarie si e' fatto ricorso all' utilizzazione di soggetti non legati da vincoli di dipendenza nell' alveo di un fenomeno che va caratterizzato dalla correlazione a carenza di personale ed all' intento di contrazione della spesa. Il rapporto dei medici convenzionati, sussunto dall' art. 48 l. 833/1978, esula dal pubblico impiego ed e' riconducibile nell' ambito della prestazione d' opera professionale con natura privatistica. Il suo peculiare assetto si sviluppa senz' alcun vincolo di subordinazione tecnico-gerarchica, assurgendo a prestazione d' opera autonoma connotata da "parasubordinazione" di cui all' art. 409 n. 3 c.p.c. in quanto il rapporto non e' atto avente forza di legge ma ha natura negoziale sottostante all' ermeneutica di cui agli artt. 1362 ss. c.c. In conseguenza rientra nella giurisdizione ordinaria anche la contestazione di provvedimenti di tipo sanzionatorio materiandosi un superamento dell' orientamento antevigente la l. 833 partitiva degli aspetti esclusivamente privatistici da quelli assoggettati al potere amministrativo e, quindi, le controversie relative a provvedimenti attinenti all' istaurazione ed alla risoluzione del rapporto.
art. 97 Cost. d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 art. 48 l. 23 dicembre 1978, n. 833 art. 1362 c.c. art. 409 n. 3 c.p.c.



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