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208010
IDG941500341
94.15.00341 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Demuro Gian Paolo
Profili funzionali ed imputazione soggettiva in tema di abuso dei mezzi di correzione
Nota a Pret. Circondariale Lecce sez. Alessano 18 febbraio 1993
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 2, pag. 1345-1352
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51841
Le norme penali strutturate in termini di abuso o di eccesso possono ritenersi dotate di un doppio valore: nel configura la illiceita' di un comportamento, automaticamente ne riconoscono la liceita', segnalando come confine tra liceita' ed illiceita' aspetti "qualitativi" a proposito dell' abuso e "quantitativi" in tema di eccesso. Norme di questo tipo devono ritenersi discutibili sotto un profilo di teoria generale, poiche' sono incentrata su un disvalore di azione e relegano in posizione inferiore il disvalore di evento, contrastando con un moderno diritto penale avente come funzione precipua la protezione di beni giuridici. Cosi' nella norma dell' art. 571 c.p. la tutela dell' integrita' fisica e della incolumita' della persona e' posta in secondo piano: la finalita' correttiva ed il particolare rapporto tra soggetto attivo e passivo assegnano al fatto di reato un minor disvalore rispetto alle ipotesi ordinarie. E' auspicabile una concretizzazione del bene giuridico ed una direzione della tutela verso i diritti fondamentali della persona umana. La finalita' correttiva o disciplinare attribuisce all' elemento psichico del reato una peculiare struttura. Tale finalita' appare cosi' strettamente legata alla condotta da costituirne elemento caratterizzante e che si pone all' interno del fatto tipico e dunque oggetto di dolo generico da parte dell' agente. In attesa della riforma si auspica una interpretazione incentrata sulla considerazione dei beni fondamentali della persona e coerente con i principi di sussidiarieta' ed autonomia del diritto penale.
art. 571 c.p.



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