| 208013 | |
| IDG941500344 | |
| 94.15.00344 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Ferrante Umberto
| |
| Ancora aperto il problema del computo della pena ai fini dell'
affidamento in prova
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Trib. Sorveglianza Torino 14 aprile 1992
| |
| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 2, pag. 1387-1389
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D644; D6440; D5036
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A., indicandone la genesi, espone il problema se per "pena
detentiva inflitta" di cui al comma 1 dell' art. 47 dell' ordinamento
penitenziario debba intendersi quella irrogata dal giudice con una o
piu' sentenze (ritenendosi irrilevante ogni eventuale modifica)
ovvero quella concretamente da espiare al momento della domanda
(detraendosi dalla pena iniziale quella comunque estinta); rileva,
quindi, come la Corte di Cassazione abbia alla fine accolto la
seconda soluzione adeguandosi all' orientamento, peraltro frutto di
un equivoco, della Corte Costituzionale. L' A. condivide l' opinione
del Tribunale di Sorveglianza secondo il quale le decisioni della
Corte Costituzionale non hanno ne' risolto ne' affrontato il problema
se il principio della detraibilita' della parte di pena estinta,
affermato in rapporto alla ipotesi di pena complessiva superiore a
tre anni ma costituita da piu' pene inferiori, ciascuna di esse, a
tale limite, valga anche per l' ipotesi di pena superiore a tre anni
irrogata per unico reato, ma esprime perplessita' in ordine alla
risposta negativa; in particolare sottolinea come la Corte
Costituzionale ha, in sostanza, sganciato la dizione "pena detentiva
inflitta" dalla fase conclusiva del procedimento di cognizione, cui
appare collegata, il che rende difficile il tentativo di recupero del
ritenuto contenuto normativo del testo legislativo.
| |
| art. 47 comma 1 l. 26 luglio 1975, n. 354
| |
| | |