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208013
IDG941500344
94.15.00344 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrante Umberto
Ancora aperto il problema del computo della pena ai fini dell' affidamento in prova
Nota a Trib. Sorveglianza Torino 14 aprile 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 6, pt. 2, pag. 1387-1389
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D644; D6440; D5036
L' A., indicandone la genesi, espone il problema se per "pena detentiva inflitta" di cui al comma 1 dell' art. 47 dell' ordinamento penitenziario debba intendersi quella irrogata dal giudice con una o piu' sentenze (ritenendosi irrilevante ogni eventuale modifica) ovvero quella concretamente da espiare al momento della domanda (detraendosi dalla pena iniziale quella comunque estinta); rileva, quindi, come la Corte di Cassazione abbia alla fine accolto la seconda soluzione adeguandosi all' orientamento, peraltro frutto di un equivoco, della Corte Costituzionale. L' A. condivide l' opinione del Tribunale di Sorveglianza secondo il quale le decisioni della Corte Costituzionale non hanno ne' risolto ne' affrontato il problema se il principio della detraibilita' della parte di pena estinta, affermato in rapporto alla ipotesi di pena complessiva superiore a tre anni ma costituita da piu' pene inferiori, ciascuna di esse, a tale limite, valga anche per l' ipotesi di pena superiore a tre anni irrogata per unico reato, ma esprime perplessita' in ordine alla risposta negativa; in particolare sottolinea come la Corte Costituzionale ha, in sostanza, sganciato la dizione "pena detentiva inflitta" dalla fase conclusiva del procedimento di cognizione, cui appare collegata, il che rende difficile il tentativo di recupero del ritenuto contenuto normativo del testo legislativo.
art. 47 comma 1 l. 26 luglio 1975, n. 354



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