Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


208180
IDG940600511
94.06.00511 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Presti Gaetano
La banca e l' obbligo di riferire nella normativa "antiriciclaggio" (art. 5, comma 2 l. 197/1991)
Intervento al convegno sul tema: "Money laundering: norme e tecniche di prevenzione e di repressione in Italia e nel Regno Unito", Universita' Cattolica del Sacro Cuore, 11-12 maggio 1992
Banca borsa tit. cred., an. 46 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 809-919
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538; D537
Il secondo comma dell' art. 5 l. 197/1991 (c.d. antiriciclaggio) impone a determinati soggetti, tra cui le banche, l' obbligo di riferire entro 30 giorni al Ministero del Tesoro le infrazioni alle disposizioni di cui all' art. 1 della stessa legge delle quali abbiano notizia "in relazione ai loro compiti di servizio, nei limiti delle loro attribuzioni". L' A. esamina i non pochi problemi posti dalla normativa in parola in ordine alla esatta determinazione del suo ambito di applicazione, soprattutto per quel che riguarda le operazioni per le quali la banca non e' in grado di poter valutare con certezza se vi sia stata o meno violazione delle norme citate.
d.l. 3 maggio 1991, n. 143 l. 5 luglio 1991, n. 197
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati