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208199
IDG940600530
94.06.00530 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ronco Simonetta
Il privilegio sui crediti dell' imprenditore artigiano nel fallimento
Nota a App. Genova 17 ottobre 1991
Dir. fall., an. 68 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 119-130
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30570; D3115; D313
Secondo la sentenza in nota non puo' essere considerato artigiano, e pertanto il suo credito non gode del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c., il titolare di un' impresa di trasporti qualora tale attivita' non presenti il duplice requisito della esplicazione da parte dell' imprenditore artigiano del proprio lavoro in misura prevalente e della preminenza del lavoro complessivamente considerato sul capitale. L' A., premessa un' ampia rassegna giurisprudenziale e dottrinale sulla materia, esamina criticamente le motivazioni addotte dalla Corte d' Appello di Genova a sostegno della decisione.
art. 2 l. 8 agosto 1985, n. 443 art. 2083 c.c. art. 2221 c.c. art. 2751 bis n. 5 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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