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208231
IDG940700562
94.07.00562 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Germano' Alberto
Ancora sul Commissario liquidatore degli usi civici
Nota a C. Cost. 19 ottobre 1992, n. 395
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 2 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 19-2
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1543; D18250; D1316; D9162
Con la sentenza annotata la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalita' sollevata dalla Corte di Cassazione, relativamente al potere del Commissario liquidatore degli usi civici di promuovere d' ufficio le controversie di sua competenza, ex art. 29 l. 1766/1927, assumendo, cosi', anche quella di parte, oltre alla veste di giudice. Tale anomalia non sarebbe piu' giustificabile dopo il passaggio di tutte le funzioni amministrative, in materia di usi civici, alle Regioni col d.p.r. 616/1977. L' A., richiamato il ragionamento dell' ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione e quello della sentenza della Corte Costituzionale, affronta il problema della pretesa incostituzionalita' ed irragionevolezza del principio del giudice-attore in materia di diritti di uso civico o di terre civiche, tenendo conto della pendenza davanti alla Corte Costituzionale di una nuova questione di costituzionalita' in materia. L' A. sostiene che, anche non volendo piu' accettare l' idea di un giudice-attore, occorre tener conto che si tratta di diritti sostanziali disponibili e che l' "inerzia" e la "discrezionalita'" degli organi politico-amministrativi fa correre il rischio che nei fatti sia negata la tutela giudiziaria contro le usurpazioni e gli "accordi" piu' o meno "dolosi".
art. 29 comma 1 l. 16 giugno 1927, n. 1766
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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