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208234
IDG940700565
94.07.00565 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Postiglione Amedeo
Tassa di smaltimento dei rifiuti per residui di lavorazioni industriali venduti dal produttore a terzi?
Nota a Cass. sez. I civ. 29 maggio 1992, n. 6522
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 2 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 34-3
D18801; D24150
Con la sentenza annotata, la Cassazione ha respinto la domanda del Comune di Brescia diretta ad ottenere la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da una societa' dedita alla produzione di peltro, la quale provvedeva a vendere a terzi gli sfridi o residui di lavorazione. La Corte ha ritenuto che la tassa di smaltimento si riferisce solo ai rifiuti urbani e non anche ai rifiuti speciali, in quanto l' onere di smaltimento spetta al produttore. Nel caso esaminato, il Comune di Brescia aveva invocato la nozione di materie prime secondarie, per cui la Corte ha dovuto affrontare anche in sede civile la problematica dell' esistenza o meno (allo stato attuale della normativa) di un regime giuridico differenziato, completo ed operativo per le materie prime secondarie. La sentenza, che l' A. condivide segnalandone la chiarezza e coerenza logico-giuridica, ha dato al quesito una risposta negativa, allineandosi alla giurisprudenza prevalente in sede penale e confermata da una decisione delle sezioni unite. L' A. approfondisce la questione alla luce dell' attuale stato della normativa in mancanza di una legge sulle materie prime secondarie non costituendo una valida base normativa il d.m. 26 gennaio 1990, quasi completamente annullato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 512/1991.
d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 C. Cost. 30 dicembre 1991, n. 512
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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