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| IDG940700565 | |
| 94.07.00565 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Postiglione Amedeo
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| Tassa di smaltimento dei rifiuti per residui di lavorazioni
industriali venduti dal produttore a terzi?
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| Nota a Cass. sez. I civ. 29 maggio 1992, n. 6522
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| Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 2 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 34-3
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| D18801; D24150
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| Con la sentenza annotata, la Cassazione ha respinto la domanda del
Comune di Brescia diretta ad ottenere la tassa di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani da una societa' dedita alla produzione di
peltro, la quale provvedeva a vendere a terzi gli sfridi o residui di
lavorazione. La Corte ha ritenuto che la tassa di smaltimento si
riferisce solo ai rifiuti urbani e non anche ai rifiuti speciali, in
quanto l' onere di smaltimento spetta al produttore. Nel caso
esaminato, il Comune di Brescia aveva invocato la nozione di materie
prime secondarie, per cui la Corte ha dovuto affrontare anche in sede
civile la problematica dell' esistenza o meno (allo stato attuale
della normativa) di un regime giuridico differenziato, completo ed
operativo per le materie prime secondarie. La sentenza, che l' A.
condivide segnalandone la chiarezza e coerenza logico-giuridica, ha
dato al quesito una risposta negativa, allineandosi alla
giurisprudenza prevalente in sede penale e confermata da una
decisione delle sezioni unite. L' A. approfondisce la questione alla
luce dell' attuale stato della normativa in mancanza di una legge
sulle materie prime secondarie non costituendo una valida base
normativa il d.m. 26 gennaio 1990, quasi completamente annullato
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 512/1991.
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| d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915
C. Cost. 30 dicembre 1991, n. 512
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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