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208250
IDG940800581
94.08.00581 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rivello Pier Paolo
Riconoscimento in sede di appello dell' incompetenza per materia del giudice di primo grado ed individuazione dell' organo al quale devono essere trasmessi gli atti
Osservazione a C. Cost. 5 maggio 1993, n. 214
Giur. cost., an. 38 (1993), fasc. 3, pag. 1609-1613
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60210
L' A. analizza il contenuto della sentenza in epigrafe con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato, avvalendosi di una pronuncia di tipo "sostitutivo", l' illegittimita' costituzionale dell' art. 24 comma 1 c.p.p. "nella parte in cui dispone che, a seguito dell' annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziche' al pubblico ministero presso quest' ultimo". Nello scritto viene sottolineato che l' impostazione originaria dell' art. 24 comma 1 c.p.p. finiva per vanificare, almeno parzialmente, la portata della dichiarazione di incompetenza per materia, in quanto determinava l' immodificabilita' della decisione di pervenire alla fase dibattimentale e costringeva a far ritenere vincolanti valutazioni (quali ad esempio quella volta a rigettare la richiesta di giudizio abbreviato) provenienti da un organo riconosciuto successivamente incompetente. Si osserva altresi' che il dettato della norma comportava un' ingiustificata compressione dei poteri attribuiti al P.M. operante presso il giudice al quale venivano trasmessi gli atti, giacche' tale organo risultava vincolato a dover rappresentare la pubblica anche in ipotesi che a suo giudizio avrebbero giustificato un' immediata richiesta di archiviazione. L' A., dopo essersi soffermato sui principali passaggi argomentativi della pronuncia, pone in luce la linearita' del cammino logico che, intrapreso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 76/1993 (con cui era stata dichiarata l' illegittimita' costituzionale dell' art. 23 comma 1 c.p.p. nella parte in cui disponeva che, qualora il giudice del dibattimento avesse riconosciuto la propria incompetenza per materia, gli atti venissero trasmessi al giudice competente anziche' al P.M. presso quest' ultimo) ha poi condotto alla sentenza n. 214 del 1993, permettendo cosi' di realizzare un organico riassetto della materia, in termini di assoluta omogeneita'.
art. 23 c.p.p. art. 24 comma 1 c.p.p. C. Cost. 11 marzo 1993, n. 76
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