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| IDG940800581 | |
| 94.08.00581 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rivello Pier Paolo
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| Riconoscimento in sede di appello dell' incompetenza per materia del
giudice di primo grado ed individuazione dell' organo al quale devono
essere trasmessi gli atti
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| Osservazione a C. Cost. 5 maggio 1993, n. 214
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| Giur. cost., an. 38 (1993), fasc. 3, pag. 1609-1613
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60210
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| L' A. analizza il contenuto della sentenza in epigrafe con cui la
Corte Costituzionale ha dichiarato, avvalendosi di una pronuncia di
tipo "sostitutivo", l' illegittimita' costituzionale dell' art. 24
comma 1 c.p.p. "nella parte in cui dispone che, a seguito dell'
annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per
materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente,
anziche' al pubblico ministero presso quest' ultimo". Nello scritto
viene sottolineato che l' impostazione originaria dell' art. 24 comma
1 c.p.p. finiva per vanificare, almeno parzialmente, la portata della
dichiarazione di incompetenza per materia, in quanto determinava l'
immodificabilita' della decisione di pervenire alla fase
dibattimentale e costringeva a far ritenere vincolanti valutazioni
(quali ad esempio quella volta a rigettare la richiesta di giudizio
abbreviato) provenienti da un organo riconosciuto successivamente
incompetente. Si osserva altresi' che il dettato della norma
comportava un' ingiustificata compressione dei poteri attribuiti al
P.M. operante presso il giudice al quale venivano trasmessi gli atti,
giacche' tale organo risultava vincolato a dover rappresentare la
pubblica anche in ipotesi che a suo giudizio avrebbero giustificato
un' immediata richiesta di archiviazione. L' A., dopo essersi
soffermato sui principali passaggi argomentativi della pronuncia,
pone in luce la linearita' del cammino logico che, intrapreso dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 76/1993 (con cui era stata
dichiarata l' illegittimita' costituzionale dell' art. 23 comma 1
c.p.p. nella parte in cui disponeva che, qualora il giudice del
dibattimento avesse riconosciuto la propria incompetenza per materia,
gli atti venissero trasmessi al giudice competente anziche' al P.M.
presso quest' ultimo) ha poi condotto alla sentenza n. 214 del 1993,
permettendo cosi' di realizzare un organico riassetto della materia,
in termini di assoluta omogeneita'.
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| art. 23 c.p.p.
art. 24 comma 1 c.p.p.
C. Cost. 11 marzo 1993, n. 76
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