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208274
IDG940800605
94.08.00605 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bianchi Leonardo
La concessione radiotelevisiva tra riserva di legge e situazioni dei concessionari
Osservazione a C. Cost. 26 marzo 1993, n. 112
Giur. cost., an. 38 (1993), fasc. 3, pag. 2122-2138
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18322; D18323; D12001
L' articolo e' diretto a commentare la sentenza della Corte Costituzionale n. 112/1993. A questo fine, l' A. ha inteso ricostruire, nel quadro piu' generale della giurisprudenza della Corte in materia radiotelevisiva, i principali nuclei tematici della pronuncia, sulla base di un approccio critico-sistematico, tale da mettere in luce anche i riflessi sul vigente ordinamento della radiotelevisione. Si e' cosi' visto come risulti confermata l' esistenza di una riserva di legge in materia: tale riserva si ha ragione di ritenere che sia assoluta e rinforzata, anche se riguardo allo specifico momento concessorio pare trattarsi piuttosto di riserva relativa. Quanto al principio della concessione, l' A. ha innanzitutto passato in rassegna la giurisprudenza della Corte, che si e' mossa da un' iniziale posizione favorevole al regime concessorio in situazione di monopolio, fino ad ipotizzare un provvedimento di "autorizzazione vincolata", per poi compiere il passo definitivo verso un regime concessorio anche nel sistema misto. L' A. si e' poi soffermato, come dato originale nella giurisprudenza della Corte, sulla natura complessa tanto dell' attivita' radiotelevisiva, inerente sia l' installazione degli impianti sia l' esercizio della diffusione, quanto del provvedimento permissivo e delle situazioni soggettive collegate. Si e' poi visto come il regime amministrativo della concessione debba operare nel rispetto di precisi istituti di garanzia, quali le riserve di legge disposte dagli artt. 21 e 41 Cost. Infine, si e' valutata criticamente la distinzione tra concessioni pubblica e privata, proposta dalla Corte sotto il profilo della diversa natura dei due provvedimenti, evidenziando come resti da risolvere il nodo del fondamento costituzionale dell' emittenza pubblica.
art. 21 Cost. l. 6 agosto 1990, n. 223
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