| L' articolo e' diretto a commentare la sentenza della Corte
Costituzionale n. 112/1993. A questo fine, l' A. ha inteso
ricostruire, nel quadro piu' generale della giurisprudenza della
Corte in materia radiotelevisiva, i principali nuclei tematici della
pronuncia, sulla base di un approccio critico-sistematico, tale da
mettere in luce anche i riflessi sul vigente ordinamento della
radiotelevisione. Si e' cosi' visto come risulti confermata l'
esistenza di una riserva di legge in materia: tale riserva si ha
ragione di ritenere che sia assoluta e rinforzata, anche se riguardo
allo specifico momento concessorio pare trattarsi piuttosto di
riserva relativa. Quanto al principio della concessione, l' A. ha
innanzitutto passato in rassegna la giurisprudenza della Corte, che
si e' mossa da un' iniziale posizione favorevole al regime
concessorio in situazione di monopolio, fino ad ipotizzare un
provvedimento di "autorizzazione vincolata", per poi compiere il
passo definitivo verso un regime concessorio anche nel sistema misto.
L' A. si e' poi soffermato, come dato originale nella giurisprudenza
della Corte, sulla natura complessa tanto dell' attivita'
radiotelevisiva, inerente sia l' installazione degli impianti sia l'
esercizio della diffusione, quanto del provvedimento permissivo e
delle situazioni soggettive collegate. Si e' poi visto come il regime
amministrativo della concessione debba operare nel rispetto di
precisi istituti di garanzia, quali le riserve di legge disposte
dagli artt. 21 e 41 Cost. Infine, si e' valutata criticamente la
distinzione tra concessioni pubblica e privata, proposta dalla Corte
sotto il profilo della diversa natura dei due provvedimenti,
evidenziando come resti da risolvere il nodo del fondamento
costituzionale dell' emittenza pubblica.
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