| Il presente scritto si propone di effettuare una disamina sull'
utilizzo dei tests di ammissibilita' delle richieste di referendum
abrogativo nelle decisioni della Corte Costituzionale sulle recenti
tredici proposte di abrogazione popolare pronunziate nel gennaio
1993. Particolare attenzione, per il largo uso che ne fa il giudice
delle leggi, e' rivolta alla applicazione del criterio della
"razionale formulazione dei quesiti abrogativi", alla stregua del
quale risultano dichiarate inammissibili tutte e tre le richieste
respinte dalla Consulta. Specificamente, si vogliono porre in luce,
da una parte, taluni aspetti problematici connessi all' applicazione
del criterio de quo nei suoi molteplici profili. Dall' altra, si
vuole evidenziare il ruolo piu' attivo esercitato, in proposito,
dall' Ufficio centrale per il referendum che, almeno in un caso,
sembrerebbe aver effettuato un controllo sulla proposta di referendum
abrogativo in qualche modo assimilabile a quello operato dalla Corte
in punto di "razionale formulazione del quesito" (vedi la richiesta
relativa all' abrogazione parziale del d.p.r. 616/1977). Risulta poi
discussa, in riferimento a quanto affermato dalla Corte nelle due
sentenze sui referendum c.d. elettorali (sentenze nn. 32 e 33/1993),
la tesi dell' incostituzionalita' della legge che, successivamente
all' esperimento della consultazione referendaria, riproduca,
formalmente o sostanzialmente, la normativa abrogata dal popolo,
ponendola anche in relazione con l' ipotesi di ricorso ad altri
rimedi, come il veto sospensivo presidenziale in sede di
promulgazione della legge "riproduttiva", ovvero lo scioglimento
delle Camere sempre da parte del Capo dello Stato. Si esamina,
infine, la questione della mancata applicazione, sia della ragione di
inammissibilita' concernente le leggi "costituzionalmente vincolate"
o "obbligatorie" nelle pronunzie relative alle diverse richieste di
referendum investenti normative istitutive ed organizzative di
Ministeri, in relazione alla tesi della (presunta) neutralita'
costituzionale della strutturazione del Governo; sia del limite delle
leggi "strettamente connesse nell' ambito di operativita' dei
trattati internazionali" venuto in considerazione nella decisione si
ammissibilita' del referendum sul Ministero dell' Agricoltura.
| |