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208282
IDG940800613
94.08.00613 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carnevale Paolo
La Corte e il referendum: un nuovo atto
Giur. cost., an. 38 (1993), fasc. 3, pag. 2259-2294
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021433; D021030
Il presente scritto si propone di effettuare una disamina sull' utilizzo dei tests di ammissibilita' delle richieste di referendum abrogativo nelle decisioni della Corte Costituzionale sulle recenti tredici proposte di abrogazione popolare pronunziate nel gennaio 1993. Particolare attenzione, per il largo uso che ne fa il giudice delle leggi, e' rivolta alla applicazione del criterio della "razionale formulazione dei quesiti abrogativi", alla stregua del quale risultano dichiarate inammissibili tutte e tre le richieste respinte dalla Consulta. Specificamente, si vogliono porre in luce, da una parte, taluni aspetti problematici connessi all' applicazione del criterio de quo nei suoi molteplici profili. Dall' altra, si vuole evidenziare il ruolo piu' attivo esercitato, in proposito, dall' Ufficio centrale per il referendum che, almeno in un caso, sembrerebbe aver effettuato un controllo sulla proposta di referendum abrogativo in qualche modo assimilabile a quello operato dalla Corte in punto di "razionale formulazione del quesito" (vedi la richiesta relativa all' abrogazione parziale del d.p.r. 616/1977). Risulta poi discussa, in riferimento a quanto affermato dalla Corte nelle due sentenze sui referendum c.d. elettorali (sentenze nn. 32 e 33/1993), la tesi dell' incostituzionalita' della legge che, successivamente all' esperimento della consultazione referendaria, riproduca, formalmente o sostanzialmente, la normativa abrogata dal popolo, ponendola anche in relazione con l' ipotesi di ricorso ad altri rimedi, come il veto sospensivo presidenziale in sede di promulgazione della legge "riproduttiva", ovvero lo scioglimento delle Camere sempre da parte del Capo dello Stato. Si esamina, infine, la questione della mancata applicazione, sia della ragione di inammissibilita' concernente le leggi "costituzionalmente vincolate" o "obbligatorie" nelle pronunzie relative alle diverse richieste di referendum investenti normative istitutive ed organizzative di Ministeri, in relazione alla tesi della (presunta) neutralita' costituzionale della strutturazione del Governo; sia del limite delle leggi "strettamente connesse nell' ambito di operativita' dei trattati internazionali" venuto in considerazione nella decisione si ammissibilita' del referendum sul Ministero dell' Agricoltura.
art. 75 Cost. l. 25 maggio 1970, n. 352
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