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208324
IDG940900655
94.09.00655 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Molinari Pasquale Vincenzo
Sull' applicabilita' della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza durante le detenzioni in espiazione di pena della persona pericolosa
Nota a Cass. sez. un. pen. 25 marzo 1993
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 11, pag. 2496-2498
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18710; D5022
L' intervento delle sezioni unite si e' reso necessario in seguito al contrasto di giurisprudenza manifestatosi con quattro sentenze, richiamate in motivazione, che, modificando il precedente orientamento, hanno ritenuto incompatibile lo stato di detenzione in espiazione di pena per un reato commesso in precedenza non solo con l' esecuzione, ma anche con l' applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Nella sentenza in esame, afferma l' A. risulta palese la preoccupazione per le conseguenze di una soluzione della questione che renda inapplicabili, nei casi piu' gravi, le misure di prevenzione patrimoniali: percio' le sezioni unite hanno stabilito che la mancata previsione sia nell' art. 10 l. 1423/1956 sia nell' art. 2 ter commi 7 e 8 l. 575/1965 dell' ipotesi di detenzione in espiazione di pena per reato commesso in precedenza significhi compatibilita' di tale stato con l' applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L' A., dato il susseguirsi di leggi frammentarie e talvolta contraddittorie in materia, auspica un intervento legislativo chiaro e preciso su una questione cosi' grave e controversa.
art. 3 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 7 comma 2 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 2 ter l. 31 maggio 1965, n. 575
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