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| IDG940900655 | |
| 94.09.00655 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Molinari Pasquale Vincenzo
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| Sull' applicabilita' della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza durante le detenzioni in espiazione di
pena della persona pericolosa
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| Nota a Cass. sez. un. pen. 25 marzo 1993
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| Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 11, pag. 2496-2498
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18710; D5022
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| L' intervento delle sezioni unite si e' reso necessario in seguito al
contrasto di giurisprudenza manifestatosi con quattro sentenze,
richiamate in motivazione, che, modificando il precedente
orientamento, hanno ritenuto incompatibile lo stato di detenzione in
espiazione di pena per un reato commesso in precedenza non solo con
l' esecuzione, ma anche con l' applicazione della misura di
prevenzione della sorveglianza speciale. Nella sentenza in esame,
afferma l' A. risulta palese la preoccupazione per le conseguenze di
una soluzione della questione che renda inapplicabili, nei casi piu'
gravi, le misure di prevenzione patrimoniali: percio' le sezioni
unite hanno stabilito che la mancata previsione sia nell' art. 10 l.
1423/1956 sia nell' art. 2 ter commi 7 e 8 l. 575/1965 dell' ipotesi
di detenzione in espiazione di pena per reato commesso in precedenza
significhi compatibilita' di tale stato con l' applicazione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L' A., dato il
susseguirsi di leggi frammentarie e talvolta contraddittorie in
materia, auspica un intervento legislativo chiaro e preciso su una
questione cosi' grave e controversa.
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| art. 3 l. 27 dicembre 1956, n. 1423
art. 7 comma 2 l. 27 dicembre 1956, n. 1423
art. 2 ter l. 31 maggio 1965, n. 575
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