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Documento


208333
IDG940900664
94.09.00664 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lattanzi Fabio
Sui presupposti del sequestro preventivo
Osservazione a Cass. sez. III pen. 5 marzo 1992
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 11, pag. 2595-2596
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61012
La sentenza annotata, che l' A. non condivide, individua il fumus boni iuris necessario per l' adozione del sequestro preventivo sulla base di un criterio riduttivo: vi e' questo presupposto quando e' in astratto ipotizzabile l' avvenuta commissione di un reato, "senza alcuna possibilita' di apprezzamento in ordine alla fondatezza dell' accusa e alla probabilita' di una pronuncia sfavorevole per l' imputato". L' A. riporta gli altri orientamenti seguiti in giurisprudenza e in dottrina.
art. 321 c.p.p.
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