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208366
IDG940900697
94.09.00697 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Guarnieri Guerino
Mancata comparizione in appello nel rito del lavoro: revirement delle Sezioni Unite
Nota a Cass. sez. un. civ. 25 maggio 1993, n. 5839
Riv. dir. proc., s. 2, an. 47 (1993), fasc. 4, pag. 1245-1267
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4192; D42123
Con questa pronuncia le sezioni unite della Cassazione tornano ad affrontare il problema dell' applicabilita' anche nel rito del lavoro dell' art. 348 comma 1 c.p.c., ai sensi del quale la mancata comparizione dell' appellante all' udienza di cui all' art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi del difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilita' dell' appello. L' A., dopo aver delineato sommariamente la situazione giurisprudenziale anteriore alla pronuncia annotata, passa ad esaminare la sentenza in rassegna che, aderendo al piu' recente orientamento della sezione lavoro, afferma la liceita' e, secondo l' A., la necessita' di integrare la normativa del rito del lavoro con il disposto degli artt. 181, 309 e 348 comma 1 c.p.c.
l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 181 c.p.c. art. 309 c.p.c. art. 348 comma 1 c.p.c. art. 437 c.p.c.
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