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208367
IDG940900698
94.09.00698 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lombardo Luigi Giovanni
Principio dispositivo e poteri officiosi del giudice penale: osservazioni sull' art. 507 c.p.p.
Nota a Cass. sez. un. pen. 21 novembre 1992, n. 11227
Riv. dir. proc., s. 2, an. 47 (1993), fasc. 4, pag. 1268-1290
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6215
(Sommario: Il problema della "disponibilita' delle prove" nel nuovo processo penale. L' ammissione di nuove prove ex art. 507 c.p.p. Le statuizioni delle sezioni unite. Il fondamento dei poteri officiosi del giudice. Conclusioni)
Dopo aver richiamato l' essenza del principio dispositivo nel campo delle prove e aver escluso che esso trovi riconoscimento nel nuovo processo penale dove i poteri istruttori delle parti e del giudice si integrano a vicenda con pari spazio e dignita', l' A. passa ad esaminare i vari presupposti ai quali l' art. 507 c.p.p. subordina l' esercizio dei poteri officiosi del giudice, ricollegando, tra l' altro, la "assoluta necessita'" della prova alla finalita' di garantire la "giustezza" della decisione ed escludendo che il giudice possa ricercare "nuove" fonti di prova non emergenti dal processo, avendo invece egli soltanto la "disponibilita' del mezzo formale di prova" relativo ad una fonte probatoria gia' processualmente emergente. L' A. passa poi a esaminare le argomentazioni adottate dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza 21 novembre 1002, n. 11227, imp. Martin, e, aderendo alle conclusioni del Supremo Collegio secondo le quali il giudice puo' esercitare il proprio potere istruttorio officioso anche nel caso di intervenuta decadenza delle parti o di totale inerzia delle stesse nella deduzione dei mezzi di prova, rileva come la diversita' dei presupposti di ammissione della "prova d' ufficio" e della "prova a istanza di parte" esclude che l' ammissione di prove ex art. 507 c.p.p. comporti automatica sanatoria della decadenza nella quale la parte sia eventualmente incorsa nella deduzione delle prove. Per l' A., infine, la previsione, accanto ai poteri delle parti, di poteri istruttori del giudice ha un fondamento costituzionale, in quanto i poteri d' ufficio del giudice nel campo delle prove costituiscono "misure di salvaguardia" da un lato del principio della "obbligatorieta' dell' azione penale", dall' altro del "diritto di difesa".
art. 468 c.p.c. art. 507 c.p.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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