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| IDG940900698 | |
| 94.09.00698 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lombardo Luigi Giovanni
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| Principio dispositivo e poteri officiosi del giudice penale:
osservazioni sull' art. 507 c.p.p.
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| Nota a Cass. sez. un. pen. 21 novembre 1992, n. 11227
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 47 (1993), fasc. 4, pag. 1268-1290
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6215
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| (Sommario: Il problema della "disponibilita' delle prove" nel nuovo
processo penale. L' ammissione di nuove prove ex art. 507 c.p.p. Le
statuizioni delle sezioni unite. Il fondamento dei poteri officiosi
del giudice. Conclusioni)
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| Dopo aver richiamato l' essenza del principio dispositivo nel campo
delle prove e aver escluso che esso trovi riconoscimento nel nuovo
processo penale dove i poteri istruttori delle parti e del giudice si
integrano a vicenda con pari spazio e dignita', l' A. passa ad
esaminare i vari presupposti ai quali l' art. 507 c.p.p. subordina l'
esercizio dei poteri officiosi del giudice, ricollegando, tra l'
altro, la "assoluta necessita'" della prova alla finalita' di
garantire la "giustezza" della decisione ed escludendo che il giudice
possa ricercare "nuove" fonti di prova non emergenti dal processo,
avendo invece egli soltanto la "disponibilita' del mezzo formale di
prova" relativo ad una fonte probatoria gia' processualmente
emergente. L' A. passa poi a esaminare le argomentazioni adottate
dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza 21 novembre
1002, n. 11227, imp. Martin, e, aderendo alle conclusioni del Supremo
Collegio secondo le quali il giudice puo' esercitare il proprio
potere istruttorio officioso anche nel caso di intervenuta decadenza
delle parti o di totale inerzia delle stesse nella deduzione dei
mezzi di prova, rileva come la diversita' dei presupposti di
ammissione della "prova d' ufficio" e della "prova a istanza di
parte" esclude che l' ammissione di prove ex art. 507 c.p.p. comporti
automatica sanatoria della decadenza nella quale la parte sia
eventualmente incorsa nella deduzione delle prove. Per l' A., infine,
la previsione, accanto ai poteri delle parti, di poteri istruttori
del giudice ha un fondamento costituzionale, in quanto i poteri d'
ufficio del giudice nel campo delle prove costituiscono "misure di
salvaguardia" da un lato del principio della "obbligatorieta' dell'
azione penale", dall' altro del "diritto di difesa".
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| art. 468 c.p.c.
art. 507 c.p.c.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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