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208380
IDG940900711
94.09.00711 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Celentano Paolo
La pretesa necessita' costituzionale della fissazione di un termine certo di durata massima delle misure limitative della liberta' personale applicate provvisoriamente: un ingiustificato salto in avanti della Corte di Cassazione
Nota a Cass. sez. I pen. 12 dicembre 1990, n. 3932
Riv. Pen. Ec., an. 4 (1992), fasc. 2, pag. 167-169
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18710; D6113; D643; D5050
La Corte di Cassazione, con la decisione annotata, ha affermato due nuovi principi di diritto: quello della individuazione di un termine massimo di efficacia delle misure di prevenzione dell' obbligo e del divieto di soggiorno, applicate provvisoriamente ai sensi dell' art. 6 capoverso l. 1423/1956; quello, ricavabile dalla motivazione, della costituzionalmente necessaria motivazione legale di una durata massima certa e ragionevole di tutte le misure, cautelari, di sicurezza e di prevenzione, che limitino, in via provvisoria, la liberta' personale. Su entrambi questi principi l' A. porta l' attenzione, tentando un approfondimento che consenta di apprezzare il rilievo e la novita', ma anche l' incondivisibilita' dell' orientamento giurisprudenziale, che emerge dalla decisione in rassegna.
art. 4 l. 27 dicembre 1952, n. 1423 art. 6 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 7 l. 3 agosto 1988, n. 327
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