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| IDG941500877 | |
| 94.15.00877 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tassinari Federico
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| Esercizio della potesta', diritto di voto nelle societa' di capitali
e attivita' di disturbo in assemblea
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| Nota a App. Torino 15 ottobre 1992
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| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 12, pt. 1B, pag. 795-802
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30002; D300061; D312202; D3123
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| Un padre esercente la potesta' sulla figlia minore, presentatosi col
certificato azionario intestato alla propria figlia, all' assemblea
di una societa' cooperativa, esercente un' attivita' bancaria (banca
popolare), fu allontanato coattivamente sulla base dell' argomento
secondo cui, essendo all' ordine del giorno dell' assemblea in
questione una serie di modificazioni statutarie, sarebbe stata
necessaria, ai fini dell' intervento e del voto in assemblea, sia la
presenza di entrambi i genitori esercenti la potesta', sia l'
autorizzazione del competente giudice tutelare ai sensi dell' art.
320 comma 8 c.c., in quanto si trattava di compimento di atti di
straordinaria amministrazione. Il Tribunale aveva respinto l'
impugnazione avallando la tesi dell' ufficio di presidenza dell'
assemblea. La Corte d' Appello, con la sentenza annotata, ha
confermato la conclusione circa il carattere di straordinaria
amministrazione del voto in nome dell' incapace. L' A. esprime un
giudizio di superficialita' nei confronti di entrambe le sentenze
sviluppando le seguenti argomentazioni: non viene operata alcuna
distinzione tra diritto di intervento e diritto di voto da parte del
socio incapace in quanto dall' esclusione dal diritto di esercitare
il secondo non necessariamente discende anche l' esclusione dell'
altro diritto; le sentenze non si occupano della diversa rilevanza
che le due nozioni di ordinarieta' e straordinarieta' hanno
rispettivamente nell' ottica della gestione dell' impresa e di quella
del patrimonio dell' incapace; non si fa cenno alla consistenza della
partecipazione detenuta dall' incapace, con cio' mostrando una non
condivisibile propensione per una soluzione del quesito sulla base di
una valutazione rigida e astratta, anziche' relativa e concreta.
Sulla soluzione del caso pare abbia inciso una valutazione negativa
dell' interesse che ha mosso il genitore, stante l' evidente veste di
"disturbatore" assunta dal medesimo. Anche su questo aspetto l' A.
espone valutazioni critiche.
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| art. 320 comma 8 c.c.
art. 2351 c.c.
art. 2370 c.c.
art. 2516 c.c.
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