Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


208546
IDG941500877
94.15.00877 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tassinari Federico
Esercizio della potesta', diritto di voto nelle societa' di capitali e attivita' di disturbo in assemblea
Nota a App. Torino 15 ottobre 1992
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 12, pt. 1B, pag. 795-802
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30002; D300061; D312202; D3123
Un padre esercente la potesta' sulla figlia minore, presentatosi col certificato azionario intestato alla propria figlia, all' assemblea di una societa' cooperativa, esercente un' attivita' bancaria (banca popolare), fu allontanato coattivamente sulla base dell' argomento secondo cui, essendo all' ordine del giorno dell' assemblea in questione una serie di modificazioni statutarie, sarebbe stata necessaria, ai fini dell' intervento e del voto in assemblea, sia la presenza di entrambi i genitori esercenti la potesta', sia l' autorizzazione del competente giudice tutelare ai sensi dell' art. 320 comma 8 c.c., in quanto si trattava di compimento di atti di straordinaria amministrazione. Il Tribunale aveva respinto l' impugnazione avallando la tesi dell' ufficio di presidenza dell' assemblea. La Corte d' Appello, con la sentenza annotata, ha confermato la conclusione circa il carattere di straordinaria amministrazione del voto in nome dell' incapace. L' A. esprime un giudizio di superficialita' nei confronti di entrambe le sentenze sviluppando le seguenti argomentazioni: non viene operata alcuna distinzione tra diritto di intervento e diritto di voto da parte del socio incapace in quanto dall' esclusione dal diritto di esercitare il secondo non necessariamente discende anche l' esclusione dell' altro diritto; le sentenze non si occupano della diversa rilevanza che le due nozioni di ordinarieta' e straordinarieta' hanno rispettivamente nell' ottica della gestione dell' impresa e di quella del patrimonio dell' incapace; non si fa cenno alla consistenza della partecipazione detenuta dall' incapace, con cio' mostrando una non condivisibile propensione per una soluzione del quesito sulla base di una valutazione rigida e astratta, anziche' relativa e concreta. Sulla soluzione del caso pare abbia inciso una valutazione negativa dell' interesse che ha mosso il genitore, stante l' evidente veste di "disturbatore" assunta dal medesimo. Anche su questo aspetto l' A. espone valutazioni critiche.
art. 320 comma 8 c.c. art. 2351 c.c. art. 2370 c.c. art. 2516 c.c.



Ritorna al menu della banca dati