| Con l' ordinanza annotata e' stata sollevata la questione di
legittimita' costituzionale dell' art. 12 d.l. 3/1993, nella parte in
cui prevede la concessione del rinvio obbligatorio dell' esecuzione
della pena (art. 146 c.p.) solamente a favore del condannato affetto
da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e non anche nei
confronti di soggetti affetti da altre malattie croniche, progressive
e irreversibili, quali, ad esempio, "neoplasie accertate
obiettivamente, tubercolosi in avanzato stato di decorso clinico,
sclerosi a placche". L' A. esamina i profili di incostituzionalita'
sollevati in riferimento sia all' art. 3 Cost. che all' art. 2 Cost.
Riguardo a questo secondo aspetto viene rilevato come la norma si
ponga in contrasto con la tutela dei diritti inviolabili dell' uomo,
laddove non prevede per i soggetti beneficiari del provvedimento di
differimento di alcuna forma di "collocazione in reparti ospedalieri
o in altri siti ove potersi curare". Essi, infatti, una volta in
liberta' possono costituire un pericolo per la collettivita', con
particolare riferimento ai casi, come quello di specie, di detenuti
affetti da AIDS condannati per violenza carnale. Secondo l' A., la
questione, come sollevata, rischia una declaratoria di
inammissibilita', pur apparendo meritevole di attenzione. Residuano
comunque, almeno per la fase esecutiva, conclude l' A., gli strumenti
"sicuri" della detenzione domiciliare e del ricovero ospedaliero
sotto vigilanza dell' art. 17 d.p.r. 431/1972.
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