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| IDG941500895 | |
| 94.15.00895 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lettera Francesco
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| Corso di acqua pubblica: uso civico di pesca e vagantivo: poteri
commissariali
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 11 novembre 1992, n. 12151
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| Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 8 (1993), fasc. 3-4, pag.
485-486
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D130; D1316; D1541; D1543; D9162
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| Oggetto della pronuncia e' l' accertamento del danno che le opere
idrauliche, costruite o in corso di costruzione su un corso di acqua
pubblico, possono arrecare agli usi civici di pesca e di vagantivo.
Dalla controversia non emerge alcuna contestazione dei diritti di uso
civico vantati dalle popolazioni rivierasche, sia per quanto riguarda
il diritto di pesca che di vagantivo. Cio' pertanto la Cassazione ha
escluso la giurisdizione del Commissario regionale per la
liquidazione degli usi civici, per quanto riguarda la connessione tra
i danni derivanti da opere idrauliche ed il concreto esercizio di un
uso civico. Per quanto riguarda i danni alla fauna ittica da opere
idrauliche, con riflessi sull' esercizio dell' uso di pesca e
vagantivo, nonche' le azioni volte ad accertare la natura delle
sponde e del letto del fiume, la giurisdizione appartiene al
Tribunale regionale delle acque pubbliche. L' A. esamina la questione
della cognizione alla luce della normativa in materia di controversie
sulle acque pubbliche, e la questione della sussistenza di un diritto
di vagantivo sui territori dell' ex Regno di Napoli.
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| art. 2 r.d. 25 luglio 1904, n. 523
art. 140 lett. e r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
art. 822 c.c.
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