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208579
IDG941500910
94.15.00910 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santoriello Ciro
La promovibilita' d' ufficio dei giudizi davanti ai Commissari degli usi civici ancora una volta all' esame della Corte Costituzionale
Nota a C. Cost. 1 aprile 1993, n. 133
Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 8 (1993), fasc. 5, pag. 697-703
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1316; D9162; D1543
Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' dell' art. 29 comma 1 l. 1766/1927 "nella parte in cui prevede che i giudizi davanti ai Commissari degli usi civici possano essere promossi anche d' ufficio". L' A. esamina le posizioni della giurisprudenza e della dottrina circa la conformita' costituzionale della norma impugnata, tenendo conto della mutata posizione del Commissario dopo il trasferimento delle sue funzioni amministrative alle Regioni. Al Commissario sarebbe, infatti, rimasta la sola funzione giudiziaria e non anche il potere di iniziativa processuale. Secondo l' A., una soluzione della questione, che la sentenza della Corte Costituzionale non ha dato, va ricercata non comparando semplicemente il processo sugli usi civici al processo ordinario, ma verificando se, nell' ambito del processo di cui alla l. 1078/1930, per le controversie indicate dall' art. 29 comma 1 l. 1766 cit., si legittima la deroga al principio della terzieta' del giudice.
l. 10 luglio 1930, n. 1078 art. 29 comma 1 l. 16 giugno 1927, n. 1766



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