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208581
IDG941500912
94.15.00912 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Damiani Vincenzo
Attivita' industriale o di mestieri rumorosi e potesta' regolamentare del Comune
Nota a Cass. sez. I civ. 1 aprile 1992, n. 3917
Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 8 (1993), fasc. 5, pag. 719-723
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D52003
La sentenza annotata afferma la legittimita' della fissazione di limiti di rumorosita' mediante regolamento comunale in modo da rendere piu' ristretta l' area del diritto all' attivita' industriale, a fronte dell' espansione del diritto al riposo delle persone. La Corte ha ribadito, afferma l' A., come si possa disciplinare lo svolgimento, anche non abituale, di un' attivita' industriale o di mestieri rumorosi, tramite norma regolamentare che ancori tale svolgimento a dei limiti temporali, anche senza predeterminazione dei limiti di rumorosita' e senza che sia necessario l' accertamento della concreta sussistenza del disturbo, essendo sufficiente anche la mera idoneita' del rumore a disturbare il riposo delle persone. La sentenza sembra distaccarsi da un precedente orientamento secondo cui il giudice ordinario puo' e deve accertare in concreto la detta rumorosita', senza che con questo si verifichi uno sconfinamento nel campo riservato alla p.a. L' A. condivide la decisione, ritenendo che l' adeguato esercizio da parte dei Comuni della potesta' regolamentare in materia di igiene, riconosciuta dall' ordinamento come espressione dell' autonomia comunale, si potrebbero eliminare in modo preventivo molte sorgenti di emissioni rumorose, senza attendere l' intervento spesso solamente repressivo della Magistratura.
art. 109 r.d. 12 febbraio 1911, n. 297 art. 659 c.p.



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