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| IDG941500912 | |
| 94.15.00912 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Damiani Vincenzo
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| Attivita' industriale o di mestieri rumorosi e potesta' regolamentare
del Comune
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| Nota a Cass. sez. I civ. 1 aprile 1992, n. 3917
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| Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 8 (1993), fasc. 5, pag. 719-723
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18801; D52003
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| La sentenza annotata afferma la legittimita' della fissazione di
limiti di rumorosita' mediante regolamento comunale in modo da
rendere piu' ristretta l' area del diritto all' attivita'
industriale, a fronte dell' espansione del diritto al riposo delle
persone. La Corte ha ribadito, afferma l' A., come si possa
disciplinare lo svolgimento, anche non abituale, di un' attivita'
industriale o di mestieri rumorosi, tramite norma regolamentare che
ancori tale svolgimento a dei limiti temporali, anche senza
predeterminazione dei limiti di rumorosita' e senza che sia
necessario l' accertamento della concreta sussistenza del disturbo,
essendo sufficiente anche la mera idoneita' del rumore a disturbare
il riposo delle persone. La sentenza sembra distaccarsi da un
precedente orientamento secondo cui il giudice ordinario puo' e deve
accertare in concreto la detta rumorosita', senza che con questo si
verifichi uno sconfinamento nel campo riservato alla p.a. L' A.
condivide la decisione, ritenendo che l' adeguato esercizio da parte
dei Comuni della potesta' regolamentare in materia di igiene,
riconosciuta dall' ordinamento come espressione dell' autonomia
comunale, si potrebbero eliminare in modo preventivo molte sorgenti
di emissioni rumorose, senza attendere l' intervento spesso solamente
repressivo della Magistratura.
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| art. 109 r.d. 12 febbraio 1911, n. 297
art. 659 c.p.
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