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| IDG941500913 | |
| 94.15.00913 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Borgonovo Re Donata
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| Gestione e qualificazione degli interventi di tutela delle aree
protette
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| Nota a Cons. Stato sez. VI 7 dicembre 1992, n. 1019
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| Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 8 (1993), fasc. 5, pag. 725-729
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18253
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| La pronuncia in esame interviene sulla questione della gestione delle
aree protette e della qualificazione degli interventi di tutela da
parte delle autorita' a queste preposte. Ritenuta legittima l'
istituzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale
Emilia-Romagna, del parco naturale dei boschi di Carrega e ritenuta
legittima la subordinazione di interventi di restauro e di
risanamento conservativo al rilascio di un nulla-osta da parte del
consorzio del parco, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il
diniego di nulla-osta quando esso non si fondi su ragioni di
esclusiva tutela ambientale. L' A. mostra di non condividere l'
argomentazione laddove la sentenza rileva che le uniche motivazioni
per il diniego del nulla-osta devono fondarsi su ragioni di mera
tutela ambientale, senza tener conto degli effetti globali. Tra le
varie ragioni non appaiono ininfluenti, ritiene l' A., anche le
qualita' personali del richiedente. La mancanza, nel caso di specie,
della qualifica di imprenditore agricolo potrebbe significare
oggettiva impossibilita' di utilizzare l' edificio ristrutturato per
gli scopi che, tradizionalmente, gli erano propri. Con cio'
vanificando le finalita' globali dell' ammesso intervento di
recupero. Secondo l' A., occorre valutare caso per caso quali possano
essere gli effetti globali delle attivita' di ripristino.
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| l.r. ER 24 gennaio 1977, n. 2
d.p.g.r. ER 2 marzo 1982, n. 136
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