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208582
IDG941500913
94.15.00913 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Borgonovo Re Donata
Gestione e qualificazione degli interventi di tutela delle aree protette
Nota a Cons. Stato sez. VI 7 dicembre 1992, n. 1019
Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 8 (1993), fasc. 5, pag. 725-729
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18253
La pronuncia in esame interviene sulla questione della gestione delle aree protette e della qualificazione degli interventi di tutela da parte delle autorita' a queste preposte. Ritenuta legittima l' istituzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale Emilia-Romagna, del parco naturale dei boschi di Carrega e ritenuta legittima la subordinazione di interventi di restauro e di risanamento conservativo al rilascio di un nulla-osta da parte del consorzio del parco, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il diniego di nulla-osta quando esso non si fondi su ragioni di esclusiva tutela ambientale. L' A. mostra di non condividere l' argomentazione laddove la sentenza rileva che le uniche motivazioni per il diniego del nulla-osta devono fondarsi su ragioni di mera tutela ambientale, senza tener conto degli effetti globali. Tra le varie ragioni non appaiono ininfluenti, ritiene l' A., anche le qualita' personali del richiedente. La mancanza, nel caso di specie, della qualifica di imprenditore agricolo potrebbe significare oggettiva impossibilita' di utilizzare l' edificio ristrutturato per gli scopi che, tradizionalmente, gli erano propri. Con cio' vanificando le finalita' globali dell' ammesso intervento di recupero. Secondo l' A., occorre valutare caso per caso quali possano essere gli effetti globali delle attivita' di ripristino.
l.r. ER 24 gennaio 1977, n. 2 d.p.g.r. ER 2 marzo 1982, n. 136



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