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Documento


208649
IDG940600980
94.06.00980 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mariani Beatrice
Malattia, gravidanza e puerperio nel contratto di formazione-lavoro
Nota a Cass. 9 dicembre 1992, n. 12066
Dir. lav., an. 67 (1993), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 302-304
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D771; D744; D7443
La sentenza annotata, in contrasto con la prevalente dottrina e giurisprudenza, che l' A. richiama, assegna prevalenza alla funzione formativa del contratto di formazione e lavoro. Il termine di legge biennale va inteso, pertanto, in modo che effettivamente vi sia un biennio intero di formazione e lavoro. La sentenza afferma, quindi che, in caso di malattia, gravidanza e puerperio, "la durata di due anni viene prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, al fine di consentire il completamento della formazione prevista, senza che cio' comporti una conversione a tempo indeterminato del rapporto".
art. 3 comma 1 l. 19 dicembre 1984, n. 863
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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