| Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dalla illegittimita' del
licenziamento disciplinare, intimato, prima dell' entrata in vigore
della l. 108/1990, senza osservare le garanzie di cui all' art. 7 l.
300/1970, il Pretore ha ritenuto che non si versi in un' ipotesi di
inefficacia per vizio formale ex art. 2 l. 604/1966, bensi' in un'
ipotesi di ingiustificatezza. Da cio', vista l' impossibilita' di
applicare l' art. 18 l. 300/1970, in quanto il recesso e' intimato in
area non coperta dalla c.d. stabilita' reale, trovera' invece
applicazione l' art. 8 l. 604/1966, con diritto del lavoratore alla
riassunzione o, alternativamente, ad un numero di mensilita' di
retribuzione a titolo di risarcimento del danno, che nel caso di
specie vengono fissate in otto. Il Pretore, inoltre, ha escluso la
conversione del licenziamento "ad nutum", in quanto l' istituto della
conversione ex art. 1424 c.c. e' previsto solo per i negozi giuridici
nulli, mentre il licenziamento per giusta causa, stante il suo
carattere disciplinare, e' solo illegittimo, ex art. 8 l. 604/1966,
perche' un licenziamento ingiustificato. L' A. analizza la sentenza
alla luce degli orientamenti piu' recenti della giurisprudenza,
accolti dal Pretore, e della dottrina.
| |