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Documento


208671
IDG940601002
94.06.01002 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tazzi Alessandra
Sul licenziamento disciplinare nelle piccole imprese
Nota a Pret. Parma 8 aprile 1993
Dir. lav., an. 67 (1993), fasc. 5, pt. 2, pag. 430-438
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74702
Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dalla illegittimita' del licenziamento disciplinare, intimato, prima dell' entrata in vigore della l. 108/1990, senza osservare le garanzie di cui all' art. 7 l. 300/1970, il Pretore ha ritenuto che non si versi in un' ipotesi di inefficacia per vizio formale ex art. 2 l. 604/1966, bensi' in un' ipotesi di ingiustificatezza. Da cio', vista l' impossibilita' di applicare l' art. 18 l. 300/1970, in quanto il recesso e' intimato in area non coperta dalla c.d. stabilita' reale, trovera' invece applicazione l' art. 8 l. 604/1966, con diritto del lavoratore alla riassunzione o, alternativamente, ad un numero di mensilita' di retribuzione a titolo di risarcimento del danno, che nel caso di specie vengono fissate in otto. Il Pretore, inoltre, ha escluso la conversione del licenziamento "ad nutum", in quanto l' istituto della conversione ex art. 1424 c.c. e' previsto solo per i negozi giuridici nulli, mentre il licenziamento per giusta causa, stante il suo carattere disciplinare, e' solo illegittimo, ex art. 8 l. 604/1966, perche' un licenziamento ingiustificato. L' A. analizza la sentenza alla luce degli orientamenti piu' recenti della giurisprudenza, accolti dal Pretore, e della dottrina.
art. 2 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 1424 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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