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208681
IDG940601012
94.06.01012 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Papaleoni Marco
C.I.G.S.: cause integrabili e adempimenti procedurali
Nota a Cass. sez. lav. 10 giugno 1993, n. 6474
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 11, pt. 1, pag. 2656-2657
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044; D74701
La questione affrontata dalla Cassazione concerne l' interpretazione dell' art. 5 l. 164/1975, con riferimento agli adempimenti procedurali prescritti ai fini della valida attivazione dell' intervento dell' integrazione salariale. La Suprema Corte ha disatteso l' orientamento dei giudici di merito, ritenendo che l' art. 5 cit. debba essere interpretato nel senso che le "cause" di sospensione o riduzione dell' orario di lavoro siano accomunate nella sorte, senza che si possa addurre alcuna distinzione interna atta a separare la procedura da esprimere nell' ambito della presentazione di una domanda di intervento per cassa integrazione guadagni straordinaria; il primo adempimento, intervenuto originariamente in relazione ad una domanda presentata per crisi, deve poi ritenersi validamente assolto anche nei confronti di una seconda domanda, mera istanza di riesame della precedente, presentata per riorganizzazione. L' A. ritiene questi principi estensibili anche alla procedura d' intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria secondo la disciplina rimodellata dalla l. 223/1991.
art. 5 l. 20 maggio 1975, n. 164 l. 23 luglio 1991, n. 223
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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