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| IDG940601012 | |
| 94.06.01012 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Papaleoni Marco
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| C.I.G.S.: cause integrabili e adempimenti procedurali
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| Nota a Cass. sez. lav. 10 giugno 1993, n. 6474
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| Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 11, pt. 1, pag. 2656-2657
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7044; D74701
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| La questione affrontata dalla Cassazione concerne l' interpretazione
dell' art. 5 l. 164/1975, con riferimento agli adempimenti
procedurali prescritti ai fini della valida attivazione dell'
intervento dell' integrazione salariale. La Suprema Corte ha
disatteso l' orientamento dei giudici di merito, ritenendo che l'
art. 5 cit. debba essere interpretato nel senso che le "cause" di
sospensione o riduzione dell' orario di lavoro siano accomunate nella
sorte, senza che si possa addurre alcuna distinzione interna atta a
separare la procedura da esprimere nell' ambito della presentazione
di una domanda di intervento per cassa integrazione guadagni
straordinaria; il primo adempimento, intervenuto originariamente in
relazione ad una domanda presentata per crisi, deve poi ritenersi
validamente assolto anche nei confronti di una seconda domanda, mera
istanza di riesame della precedente, presentata per riorganizzazione.
L' A. ritiene questi principi estensibili anche alla procedura d'
intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria secondo la
disciplina rimodellata dalla l. 223/1991.
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| art. 5 l. 20 maggio 1975, n. 164
l. 23 luglio 1991, n. 223
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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