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208684
IDG940601015
94.06.01015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
La Corte di cassazione e l' interpretazione adeguatrice (ossia: della inutilita' della Corte costituzionale)
Nota a Cass. sez. I civ. 20 marzo 1993, n. 3321
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 11, pt. 1, pag. 2722-2724
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D217; D02322; D4226
Secondo la massima della sentenza in commento "quando al curatore sia notificato un accertamento e l' ufficio fallimentare dichiari inequivocabilmente di volersi disinteressare del rapporto tributario in contestazione, giusta l' interpretazione degli artt. 43 l. fall. e 16 d.p.r. 636/1972 conforme al precetto costituzionale, si deve affermare che il termine per impugnare non decorre, nei confronti del fallito, che dal momento in cui l' accertamento stesso sia stato portato a sua conoscenza". L' A. ritiene inaccettabile questa conclusione per i seguenti motivi: nel caso concreto non erano presenti le condizioni legittimanti un' "interpretazione adeguatrice", secondo Costituzione, delle norme applicabili; la Cassazione, piu' che svolgere attivita' d' interpretazione, oltre ad essersi arrogata le attribuzioni proprie della Corte Costituzionale, ha svolto tipica attivita' legislativa; il fallito, nella specie, non era privo di qualsiasi tutela giudiziaria (allo stato della legislazione positiva anteriore alla sentenza annotata).
art. 24 Cost. art. 43 l. fall. art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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