Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


208696
IDG940601027
94.06.01027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Murra Rodolfo
Procedimento di omologazione del lodo arbitrale ed incompetenza del giudice adito
Nota a Trib. Monza 20 maggio 1993
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 11, pt. 1, pag. 2845-2849
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44644
La pronuncia in rassegna, osserva l' A., e' una delle poche ad occuparsi degli effetti del deposito del lodo rituale presso il giudice territorialmente incompetente. Secondo l' A., ove si accogliesse la soluzione prospettata dal Tribunale lombardo, per cui il difetto di competenza del Pretore che abbia dichiarato esecutivo il lodo arbitrale a norma dell' art. 825 c.p.c. priva il titolo di efficacia esecutiva, si dovrebbe affermare che se il deposito e' eseguito presso un pretore incompetente in prossimita' della scadenza del termine di cui all' art. 825 comma 2 c.p.c., il lodo non sara' mai piu' suscettibile di ottenere l' exequatur. L' A. richiama le posizioni della dottrina sull' argomento e, per un corretto approccio al problema, illustra le caratteristiche proprie del procedimento di exequatur e le implicazioni di ordine sistematico che emergono con riferimento al raccordo fra l' art. 825 c.p.c. e l' art. 28 c.p.c. Ritiene opportuno, de iure condendo, un intervento legislativo che stabilisca se la competenza territoriale del Pretore del luogo dove il lodo fu deliberato sia derogabile o meno.
art. 28 c.p.c. art. 825 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati