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208701
IDG940601032
94.06.01032 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Cascio Giovanni
Termine perentorio per il deposito delle spese del procedimento di concordato preventivo
Nota a Cass. sez. I civ. 10 luglio 1993, n. 7598
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 12, pt. 1, pag. 2937-2940
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300
Con la decisione annotata, la Cassazione affronta per la prima volta il tema della natura perentoria del termine entro il quale il debitore deve effettuare il deposito della somma che si presume necessaria per l' intera procedura di concordato preventivo. La Cassazione esamina il termine stabilito dall' art. 163 n. 4 l. fall. ed afferma che la sua perentorieta' non e' contestabile, ove si consideri che il deposito della somma e' presupposto indefettibile per l' ulteriore sviluppo del concordato. L' A. ritiene invece che, secondo un' interpretazione che rivaluta il concetto di impresa e l' esigenza della sua conservazione, se e' vero che senza il deposito delle spese il commissario giudiziale non puo' dar corso al procedimento di concordato preventivo, e' anche vero che, se tale deposito viene effettuato e la dichiarazione di fallimento non e' intervenuta, l' adempimento, ancorche' tardivo, produce i suoi effetti e il concordato puo' proseguire.
art. 163 n. 4 l. fall. art. 152 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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