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208702
IDG940601033
94.06.01033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Costanza Maria
Sui danni conseguenti alla risoluzione del contratto preliminare
Nota a Cass. sez. II civ. 21 maggio 1993, n. 5778
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 12, pt. 1, pag. 2965-2968
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306033; D306130
La sentenza della Cassazione in commento ha stabilito, in punto di diritto, che anche nella determinazione del danno conseguente a risoluzione per inadempimento del contratto preliminare occorre liquidare una somma determinata in ragione del criterio della prevedibilita'. L' A. richiama le regole stabilite dalla legge ai fini della quantificazione del danno conseguente al mancato adempimento di un' obbligazione e individua i problemi di applicazione concreta che queste regole creano, indicando le diverse soluzioni giurisprudenziali. Con riguardo al principio affermato dalla sentenza in rassegna, l' A. ritiene che la prevedibilita' alla quale fa riferimento l' art. 1225 c.c., altro non sia che il valore attribuito dai contraenti alla prestazione rimasta inadempiuta: questo valore deve essere percio' il parametro sul quale determinare i costi dell' inadempimento.
art. 1223 c.c. art. 1225 c.c. art. 1226 c.c. art. 1453 c.c. art. 1458 c.c. art. 1470 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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