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208718
IDG940601049
94.06.01049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Focaretta Franco
Principio di immediatezza e sospensione cautelare nell' irrogazione delle sanzioni disciplinare
Nota a Cass. sez. lav. 28 gennaio 1992, n. 867
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 12, pt. 1, pag. 3088-3091
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D745; D74702
La sentenza in commento affronta un aspetto problematico dell' esercizio del potere disciplinare, quello dell' immediatezza dell' applicazione delle sanzioni. In assenza di indicazioni legislative, molti contratti collettivi prevedono l' esercizio tempestivo del potere sanzionatorio, introducendo un termine finale entro il quale, esaurito il procedimento disciplinare, la sanzione deve essere applicata. Al di la' delle previsioni della contrattazione collettiva, la giurisprudenza ha affermato autonomamente l' esistenza di un generale principio di immediatezza, in considerazione dell' esigenza del lavoratore di conoscere tempestivamente l' esito del procedimento disciplinare. Anche nel caso in esame la Cassazione ha affermato la mancanza di fondamento giuridico del protrarsi della sospensione in attesa dell' esito del processo penale, pur ritenendo legittimo il successivo licenziamento intervenuto dopo la condanna penale. L' A. ritiene che l' unica via percorribile per configurare un controllo giudiziale sull' esercizio del potere disciplinare anche rispetto alla tempestivita' dell' applicazione della sanzione sia rappresentata dal ricorso alle regole di correttezza e buona fede.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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