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| IDG940601049 | |
| 94.06.01049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Focaretta Franco
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| Principio di immediatezza e sospensione cautelare nell' irrogazione
delle sanzioni disciplinare
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| Nota a Cass. sez. lav. 28 gennaio 1992, n. 867
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| Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 12, pt. 1, pag. 3088-3091
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D745; D74702
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| La sentenza in commento affronta un aspetto problematico dell'
esercizio del potere disciplinare, quello dell' immediatezza dell'
applicazione delle sanzioni. In assenza di indicazioni legislative,
molti contratti collettivi prevedono l' esercizio tempestivo del
potere sanzionatorio, introducendo un termine finale entro il quale,
esaurito il procedimento disciplinare, la sanzione deve essere
applicata. Al di la' delle previsioni della contrattazione
collettiva, la giurisprudenza ha affermato autonomamente l' esistenza
di un generale principio di immediatezza, in considerazione dell'
esigenza del lavoratore di conoscere tempestivamente l' esito del
procedimento disciplinare. Anche nel caso in esame la Cassazione ha
affermato la mancanza di fondamento giuridico del protrarsi della
sospensione in attesa dell' esito del processo penale, pur ritenendo
legittimo il successivo licenziamento intervenuto dopo la condanna
penale. L' A. ritiene che l' unica via percorribile per configurare
un controllo giudiziale sull' esercizio del potere disciplinare anche
rispetto alla tempestivita' dell' applicazione della sanzione sia
rappresentata dal ricorso alle regole di correttezza e buona fede.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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