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208773
IDG940601104
94.06.01104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Naccari Giovanni
L' attrazione (fatale?) tra sciopero economico-politico e sciopero contrattuale
Nota a C. Cost. 10 giugno 1993, n. 276
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 44 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 273-276
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7131; D7135
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' dell' art. 2 comma 7 l. 146/1990. Il giudice di rimessione aveva sollevato la questione in relazione alla mancata previsione, tra le ipotesi di sciopero esentate dall' obbligo di preavviso, quella di sciopero di protesta politica. La Corte ha ritenuto che lo sciopero politico-economico non puo' essere considerato diversamente dallo sciopero per fini contrattuali. Anche in caso di tale sciopero, quindi, e' dovuto il preavviso di 10 giorni. Tuttavia, la Corte ha aggiunto il principio secondo cui l' obbligo di preavviso riguarda solo i dipendenti addetti all' erogazione del servizio essenziale e non tutti i dipendenti dell' azienda. L' A. rileva l' importanza di questo principio, soprattutto dove si registrano tentativi delle aziende di "globalizzare" il concetto legale di "servizio essenziale", per imporre limiti al diritto di sciopero anche ai dipendenti che svolgono attivita' diverse da quelle considerate essenziali per la tutela degli utenti.
art. 2 comma 7 l. 12 giugno 1990, n. 146
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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