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| IDG940601104 | |
| 94.06.01104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Naccari Giovanni
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| L' attrazione (fatale?) tra sciopero economico-politico e sciopero
contrattuale
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| Nota a C. Cost. 10 giugno 1993, n. 276
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 44 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag.
273-276
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7131; D7135
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| La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di
legittimita' dell' art. 2 comma 7 l. 146/1990. Il giudice di
rimessione aveva sollevato la questione in relazione alla mancata
previsione, tra le ipotesi di sciopero esentate dall' obbligo di
preavviso, quella di sciopero di protesta politica. La Corte ha
ritenuto che lo sciopero politico-economico non puo' essere
considerato diversamente dallo sciopero per fini contrattuali. Anche
in caso di tale sciopero, quindi, e' dovuto il preavviso di 10
giorni. Tuttavia, la Corte ha aggiunto il principio secondo cui l'
obbligo di preavviso riguarda solo i dipendenti addetti all'
erogazione del servizio essenziale e non tutti i dipendenti dell'
azienda. L' A. rileva l' importanza di questo principio, soprattutto
dove si registrano tentativi delle aziende di "globalizzare" il
concetto legale di "servizio essenziale", per imporre limiti al
diritto di sciopero anche ai dipendenti che svolgono attivita'
diverse da quelle considerate essenziali per la tutela degli utenti.
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| art. 2 comma 7 l. 12 giugno 1990, n. 146
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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