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| IDG940601105 | |
| 94.06.01105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Malpeli Rossella
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| Esercizio del diritto di assemblea, interessi aziendali e
contrattazione collettiva
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| Nota a Cass. sez. lav. 3 aprile 1993, n. 4032
Pret. Parma 12 maggio 1992
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 44 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag.
278-279
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D71132
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| Pronunciandosi sull' interpretazione dell' ultimo comma dell' art. 20
l. 300/1970 e sui rapporti tra l' esercizio del diritto di assemblea
e tutela degli interessi aziendali, la Suprema Corte riafferma il
principio secondo cui il diritto di assemblea durante l' orario di
lavoro prevale sull' interesse del datore di lavoro alla produzione.
Tale diritto trova un limite solo nel caso in cui ne possa derivare
un pericolo a beni superiori quali la sicurezza delle persone e dell'
integrita' e struttura funzionale degli impianti produttivi. Al di
fuori di questa ipotesi, in assenza di pattuizioni collettive, il
datore non puo' assumere alcun provvedimento a tutela del
mantenimento dei livelli di produzione, il cui "sacrifisio" e'
inevitabile per assicurare l' esercizio del diritto di assemblea.
Viene affrontata anche la questione della derogabilita' da parte
della contrattazione collettiva del trattamento previsto dall' art.
20 cit. Secondo la sentenza del Pretore di Parma in epigrafe, tale
norma e' assolutamente inderogabile. La contrattazione puo' solo
dettare "ulteriori modalita' per l' esercizio del diritto".
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| art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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