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208774
IDG940601105
94.06.01105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Malpeli Rossella
Esercizio del diritto di assemblea, interessi aziendali e contrattazione collettiva
Nota a Cass. sez. lav. 3 aprile 1993, n. 4032 Pret. Parma 12 maggio 1992
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 44 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 278-279
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D71132
Pronunciandosi sull' interpretazione dell' ultimo comma dell' art. 20 l. 300/1970 e sui rapporti tra l' esercizio del diritto di assemblea e tutela degli interessi aziendali, la Suprema Corte riafferma il principio secondo cui il diritto di assemblea durante l' orario di lavoro prevale sull' interesse del datore di lavoro alla produzione. Tale diritto trova un limite solo nel caso in cui ne possa derivare un pericolo a beni superiori quali la sicurezza delle persone e dell' integrita' e struttura funzionale degli impianti produttivi. Al di fuori di questa ipotesi, in assenza di pattuizioni collettive, il datore non puo' assumere alcun provvedimento a tutela del mantenimento dei livelli di produzione, il cui "sacrifisio" e' inevitabile per assicurare l' esercizio del diritto di assemblea. Viene affrontata anche la questione della derogabilita' da parte della contrattazione collettiva del trattamento previsto dall' art. 20 cit. Secondo la sentenza del Pretore di Parma in epigrafe, tale norma e' assolutamente inderogabile. La contrattazione puo' solo dettare "ulteriori modalita' per l' esercizio del diritto".
art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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