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208778
IDG940601109
94.06.01109 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fassina Lorenzo
Aspettativa sindacale e diritto alla indennita' di maternita'
Nota a Cass. sez. un. civ. 16 marzo 1993, n. 3092
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 44 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 310-315
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D71135; D7443
Risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto all' interno della stessa Corte, le sezioni unite hanno affermato che "la lavoratrice in stato di gravidanza che all' inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro si trovi, anche da piu' di 60 giorni, in aspettativa politica o sindacale non retribuita ha diritto, a norma dell' art. 31 l. 300/1970, alla prestazioni previdenziali comprendenti non solo quelle sanitarie ma anche quelle economiche quale l' indennita' giornaliera di maternita'". L' A. esamina la sentenza in ordine ai problemi che sono stati risolti: l' assimilazione al concetto di malattia di quello di maternita'; la definizione del termine "prestazione di malattia" di cui al comma 4 dell' art. 31 l. 300/1970; il rapporto intercorrente tra l' art. 31 cit. e l' art. 17 comma 2 l. 1204/1971.
art. 31 comma 4 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 15 l. 30 dicembre 1971, n. 1204 art. 17 comma 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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