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| IDG940601110 | |
| 94.06.01110 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Berti Franco
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| Appalti introaziendali ed extraaziendali nella legge n. 1369 del 1960
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| Nota a Cass. sez. lav. 8 febbraio 1993, n. 1520
Cass. sez. lav. 25 gennaio 1993, n. 814
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 44 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag.
316-322
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7401; D7402
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| La sentenza n. 814/1993 in epigrafe esclude che le attivita' di
ristrutturazione, programmazione ed ampliamento delle reti
telefoniche, compresa quella relativa all' installazione di impianti,
appaltate dalla SIP a terzi siano riconducibili alla disposizione
dell' art. 5 lett. b l. 1369/1960, considerato che esse, non avendo
carattere eccezionale e sporadico, finiscono per rientrare nell'
ambito del normale ciclo produttivo dell' appaltante. La seconda
sentenza, invece, afferma che le attivita' di ampliamento delle reti
telefoniche, mediante l' aumento di capacita' degli impianti in
centrale all' esterno e l' estensione delle linee sul territorio,
rientrano nella previsione della norma predetta, benche' non abbiano
carattere eccezionale e sporadico, e pur finendo effettivamente per
rientrare nell' ambito del normale ciclo produttivo della SIP,
azienda appaltante. Il contrasto giurisprudenziale suggerisce all' A.
un riesame della disciplina legale della parita' di trattamento tra
dipendenti dell' appaltante e dell' appaltatore negli appalti c.d.
introaziendali, prendendo le mosse dall' art. 3 l. 1369/1960. Ritiene
conclusivamente che la sentenza n. 152/1993, solo apparentemente
ineccepibile, perche' basata sul dato meramente formale della mancata
esplicita menzione della lett. b del carattere della episodicita' si
mostra in realta' dimentica dello spirito della legge e della stessa
logica, perche' trascura il dato fondamentale costituito dalla
circostanza che il tipo di opere e servizi appaltati a terzi dalla
SIP, e' cosi' "organicamente connesso" con l' oggetto tipico dell'
attivita' aziendale, da finire col farne parte integrante.
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| art. 3 l. 23 ottobre 1960, n. 1369
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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