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| IDG940601112 | |
| 94.06.01112 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Avello Daniela
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| Contratto di formazione e lavoro e maternita'
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| Nota a Cass. sez. lav. 9 novembre 1992, n. 12066
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 44 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag.
329-331
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D771; D74; D7446
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| La Corte di Cassazione, occupandosi dell' incidenza sul contratto di
formazione e lavoro delle cause legali di sospensione del rapporto di
lavoro, quali la malattia, la gravidanza e il puerperio, afferma il
principio secondo il quale deve ammettersi la proroga del termine per
il periodo corrispondente a quello della sospensione. La corte,
confermando un precedente orientamento, attribuisce a questo
contratto natura di negozio a tempo determinato a causa giuridica
mista, risultante dallo scambio fra lavoro retribuito e addestramento
finalizzato all' acquisizione di professionalita' da parte del
lavoratore. La proroga del termine di scadenza e' finalizzata al
conseguimento della formazione. Nel senso espresso dalla Cassazione,
l' A. richiama alcune sentenze pretorili. Dottrina e giurisprudenza
prevalenti propongono un indirizzo secondo cui la causa di questo
contratto e' da individuare nello scambio tra energie lavorative e
retribuzione. La recente sentenza costituzionale 149/1993 smentisce
definitivamente queste posizioni di chiusura.
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| art. 3 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726
l. 19 dicembre 1984, n. 863
art. 2110 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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