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208781
IDG940601112
94.06.01112 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Avello Daniela
Contratto di formazione e lavoro e maternita'
Nota a Cass. sez. lav. 9 novembre 1992, n. 12066
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 44 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 329-331
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D771; D74; D7446
La Corte di Cassazione, occupandosi dell' incidenza sul contratto di formazione e lavoro delle cause legali di sospensione del rapporto di lavoro, quali la malattia, la gravidanza e il puerperio, afferma il principio secondo il quale deve ammettersi la proroga del termine per il periodo corrispondente a quello della sospensione. La corte, confermando un precedente orientamento, attribuisce a questo contratto natura di negozio a tempo determinato a causa giuridica mista, risultante dallo scambio fra lavoro retribuito e addestramento finalizzato all' acquisizione di professionalita' da parte del lavoratore. La proroga del termine di scadenza e' finalizzata al conseguimento della formazione. Nel senso espresso dalla Cassazione, l' A. richiama alcune sentenze pretorili. Dottrina e giurisprudenza prevalenti propongono un indirizzo secondo cui la causa di questo contratto e' da individuare nello scambio tra energie lavorative e retribuzione. La recente sentenza costituzionale 149/1993 smentisce definitivamente queste posizioni di chiusura.
art. 3 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 l. 19 dicembre 1984, n. 863 art. 2110 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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